Nel presente documento si dà conto di quali lavori edilizi richiedono il rilascio di una CIL, CILA, SCIA oppure quando non hanno bisogno di alcun permesso.
SCIACon la SCIA occorre l’intervento di un professionista tecnico abilitato, che certifichi la validità del lavoro. Va inoltre indicato: il nome dell’impresa che effettua i lavori, non è previsto il pagamento di oneri al comune e gli interventi possono partire immediatamente. L’Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l’intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire:
-Sempre, in caso di dichiarazioni false e mendaci;
-Solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l’attività.
I lavori che rientrano nel campo della scia sono numerosi: le opere di manutenzione straordinaria anche con interessamento delle parti strutturali, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie leggere (senza aumento di unità immobiliari, senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici). Sempre con la SCIA è oggi possibile realizzare opere di demolizione e ricostruzione, anche senza rispettare la sagoma preesistente, purché però, non sia modificata la volumetria e il prospetto originari. Si può impiegare la SCIA in caso di ampliamento fino al 20% di edifici pertinenziali, compresi i box fuori terra o interrati, e le opere che rientrano nell’ambito del Piano Casa attivo nelle varie Regioni, evitando così di richiedere il permesso a costruire.
CILALa comunicazione di inizio lavori asseverata richiede l’intervento di un professionista tecnico. I lavori edilizi possono partire subito e non sono previsti oneri da versare al Comune. Sono soggetti a CILA tutti gli interventi che rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria a patto che non siano interessate le parti strutturali dell’edificio, ivi compresi eventuali suddivisioni o accorpamenti interni all’unità immobiliare, senza che ricorra il cambio di destinazione d’uso e volumetria, e per tutte le modifiche interne sui fabbricati dove si svolge l’attività di impresa.
CILSi tratta di lavori molto semplici, che richiedono una comunicazione al Comune e che consentono di iniziare subito gli interventi. A differenza di CILA e SCIA, la comunicazione di inizio lavori non richiede l’intervento di un tecnico e può essere fatta anche dai cittadini.
LAVORI EDILIZI LIBERINon serve alcun permesso né comunicazione per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria comprese le tinteggiature interne, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione. Rientrano negli interventi di edilizia libera anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sempre nel caso non modifichino la sagoma dell’edificio.