LAVORI EDILIZI QUANDO SERVE CIL, CILA, SCIA E QUANDO NULLA

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Nel presente documento si dà conto di quali lavori edilizi richiedono il rilascio di una CIL, CILA, SCIA oppure quando non hanno bisogno di alcun permesso.
SCIACon la SCIA occorre l’intervento di un professionista tecnico abilitato, che certifichi la validità del lavoro. Va inoltre indicato: il nome dell’impresa che effettua i lavori, non è previsto il pagamento di oneri al comune e gli interventi possono partire immediatamente. L’Amministrazione comunale tuttavia, nei 30 giorni successivi alla data della presentazione, può effettuare le verifiche e i controlli e, in caso di irregolarità, qualora sia possibile, invita il privato interessato a rendere l’intervento conforme alla normativa vigente entro un termine prefissato. Trascorsi i 30 giorni, il Comune può intervenire:
-Sempre, in caso di dichiarazioni false e mendaci;
-Solo in presenza di pericolo di danno per il patrimonio artistico e culturale, per l’ambiente, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale, qualora non sia possibile regolarizzare l’attività.
I lavori che rientrano nel campo della scia sono numerosi: le opere di manutenzione straordinaria anche con interessamento delle parti strutturali, gli interventi di restauro e di risanamento conservativo e le ristrutturazioni edilizie leggere (senza aumento di unità immobiliari, senza modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici). Sempre con la SCIA è oggi possibile realizzare opere di demolizione e ricostruzione, anche senza rispettare la sagoma preesistente, purché però, non sia modificata la volumetria e il prospetto originari. Si può impiegare la SCIA in caso di ampliamento fino al 20% di edifici pertinenziali, compresi i box fuori terra o interrati, e le opere che rientrano nell’ambito del Piano Casa attivo nelle varie Regioni, evitando così di richiedere il permesso a costruire.
CILALa comunicazione di inizio lavori asseverata richiede l’intervento di un professionista tecnico. I lavori edilizi possono partire subito e non sono previsti oneri da versare al Comune. Sono soggetti a CILA tutti gli interventi che rientrano nella categoria della manutenzione straordinaria a patto che non siano interessate le parti strutturali dell’edificio, ivi compresi eventuali suddivisioni o accorpamenti interni all’unità immobiliare, senza che ricorra il cambio di destinazione d’uso e volumetria, e per tutte le modifiche interne sui fabbricati dove si svolge l’attività di impresa.
CILSi tratta di lavori molto semplici, che richiedono una comunicazione al Comune e che consentono di iniziare subito gli interventi. A differenza di CILA e SCIA, la comunicazione di inizio lavori non richiede l’intervento di un tecnico e può essere fatta anche dai cittadini.
LAVORI EDILIZI LIBERINon serve alcun permesso né comunicazione per tutti quegli interventi di manutenzione ordinaria comprese le tinteggiature interne, il rifacimento di pavimenti e rivestimenti interni, la sostituzione di porte e di impianti, purché senza innovazione. Rientrano negli interventi di edilizia libera anche quelli per l’eliminazione delle barriere architettoniche, sempre nel caso non modifichino la sagoma dell’edificio.

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