LE PRINCIPALI SCADENZE DELLA FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEL 2017

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L’inizio del 2017 sarà “esplosivo” per quanto riguarda le scadenze in ambito di formazione sulla sicurezza.

  1. Aggiornamento formazione lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP.

Già l’11 gennaio 2017 ci sarà l’appuntamento più atteso poiché tutti i lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro RSPP formati prima dell’11 gennaio 2012 (entrata in vigore dell’accordo Stato-Regioni n.221 e n.223 del 21.12.2011) dovranno svolgere l’aggiornamento della formazione ai sensi della nuova normativa. Dunque, queste quattro categorie di professionisti della sicurezza, dovranno aggiornare la propria formazione entro la data dell’11 gennaio 2017. Ciò è sottolineato e palesemente espresso nelle “Linee guida sulla Formazione di Dirigenti, Preposti e Lavoratori e Datore di Lavoro/RSPP, ad interpretazione degli Accordi Stato-Regioni approvati il 21 dicembre 2011, approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012” alla sezione aggiornamento della formazione.

C’è qualcuno fra queste figure professionali che sarà esente da questa scadenza improrogabile? Sì, ma soltanto perché hanno già dovuto ottemperare a questa scadenza anticipatamente. Infatti l’accordo Stato-Regioni n.221 del 21.12.2011 al punto 11 comma a) chiarifica che: “L’obbligo di aggiornamento per lavoratori e preposti, per i quali la formazione sia stata erogata da più di cinque anni dalla data di pubblicazione del presente accordo, dovrà essere ottemperato entro 12 mesi”. Da ciò si evince che tutti i lavoratori e preposti formati prima dell’11 Gennaio 2007 devono già aver aggiornato la formazione in data 11 Gennaio 2013.

  1. Aggiornamento formazione per l’abilitazione all’uso di trattori agricoli o forestali.

Altra scadenza prossima nel 2017 è quella relativa al cosiddetto patentino per la guida delle macchine agricole e a chi deve “mettersi in regola” con l’adempimento. Il patentino è obbligatorio per la conduzione di trattori agricoli e forestali gommati e cingolati, i sollevatori telescopici, i carri raccolta frutta e alcune tipologie di macchine movimento terra, come riportate nell’Accordo Stato-Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012.

La circolare n. 45 del 24 dicembre 2013, la quale fornisce chiarimenti in merito all’applicazione dell’Accordo sopracitato, spiega che il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole è rinviato al 22 marzo 2015: tale differimento è imposto dall’art. 45bis comma 2 della legge 9 agosto 2013 (cosiddetto “Decreto del fare”).

Alla luce di ciò è necessario fare chiarimento su chi deve integrare o aggiornare la formazione relativa all’utilizzo delle macchine agricole e, soprattutto, entro quale data deve farlo.

Sono riconosciuti i corsi effettuati fino alla data del 22 marzo 2015, così come definito al punto 9.1 dell’Accordo n.53 del 22.02.2012 così da noi riassunti e semplificati:

  1. A) tutti i corsi con durata non inferiore a quella specificata nell’Accordo Stato-Regioni e composti da modulo teorico, modulo pratico e verifica finale – validità del corso 5 anni dalla data di attestazione della verifica finale.
  2. B) tutti i corsi di durata inferiore a quella specificata nell’Accordo Stato-Regioni anche se non completati da verifica finale purché entro 24 mesi dalla data del 22 marzo 2015 siano integrati dal modulo di aggiornamento con verifica finale così come specificato al punto 6 – validità del corso 5 anni dalla data di attestazione della verifica finale.

Dunque, tutti coloro che rientrano nella categoria B dovranno svolgere l’aggiornamento della formazione entro il 22 marzo 2017. Coloro che rientrano nella categoria A dovranno svolgere l’aggiornamento entro 5 anni dalla data di verifica finale.

Il medesimo accordo n.53 del 22.02.2012 (pubblicato in G.U. il 13.03.2012) al punto 9.4 definisce che: “I lavoratori del settore agricolo che alla data di entrata in vigore del presente accordo sono in possesso di esperienza documentata almeno pari a 2 anni sono soggetti al corso di aggiornamento di cui al punto 6 da effettuarsi entro 5 anni dalla data di pubblicazione del medesimo accordo”. La circolare chiarificatrice n.45 del 24.12.2013 specifica che tale esperienza documentata deve essere posseduta alla data del 22 marzo 2015 ma conferma come data ultima di svolgimento del corso di aggiornamento il 13 marzo 2017.

Tutti coloro che rientrano in questa categoria dovranno svolgere il corso di aggiornamento (minimo 4 ore di cui 3 ore di pratica, come specificato al punto 6 dell’accordo) entro la data del 13 marzo 2017.

Ricordiamo, infine, che l’Accordo n.53 al punto n.12 (norma transitoria) definisce anche il periodo di transizione in cui, tali lavoratori che non hanno svolto nessun tipo di formazione in merito, sono in tempo per “mettersi in regola” con l’adempimento. Tutti i lavoratori incaricati, alla data del 22 marzo 2015, all’uso di attrezzature definite nell’accordo (nel nostro caso di interesse macchine agricole) sono tenuti a frequentare i corsi per l’ottenimento dell’abilitazione alla guida entro 24 mesi, ovvero entro la data del 22 marzo 2017. Coloro che sono stati incaricati alla guida e all’utilizzo di tali attrezzature dopo la data del 22 marzo 2015 devono già possedere l’abilitazione prima di utilizzare l’attrezzatura.

Aggiornamento formazione per la figura di “Formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”.

Ulteriore scadenza importante di inizio 2017 è quella per l’aggiornamento della figura del formatore per la sicurezza. A definire questa figura è il decreto interministeriale del 6 marzo 2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro” (entrato in vigore il 18 marzo 2014). Il suddetto decreto prevede che tale figura debba aggiornarsi nelle seguenti due modalità a scelta del formatore con cadenza triennale:

A – alla frequenza, per almeno 24 ore complessive nell’area tematica di competenza di seminari, convegni specialistici, corsi di aggiornamento, organizzati dai soggetti di cui all’articolo 32, comma 4, del d.lgs. n. 81/2008 s.m.i. Di queste 24 ore almeno 8 ore devono essere relative a corsi di aggiornamento;

B – ad effettuare un numero minimo di 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza.

Ciò significa che i formatori che rientrano nella categoria B si aggiornano costantemente effettuando docenze nella propria area di competenza. Mentre tutti coloro che non hanno effettuato le necessarie ore di docenza nel triennio contestuale e che rientrano nella categoria A, dovranno terminare il proprio aggiornamento entro la data del 18 marzo 2017 (ovvero 3 anni dall’entrata in vigore del decreto). Coloro che hanno ottenuto il titolo successivamente al 18 marzo 2014 calcoleranno i tre anni dalla data di superamento della verifica finale.

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