Legge 68/2015, modifica del Codice penale con i nuovi reati contro l’ambiente

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Legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente – pubblicata in G.U. il 29 maggio 2015.

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, in vigore dal 29 maggio 2015, Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente – “eco reati” – ha inserito all’interno nel Codice penale nuovi delitti contro l’ambiente: disastro ambientale; inquinamento ambientale; delitti colposi contro l’ambiente; traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività e materiale a radiazioni ionizzanti; impedimento del controllo; omessa bonifica.

Per il reato di inquinamento ambientale viene perseguito chiunque “abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna”.

L’art. 452-bis disciplina le situazioni derivate dal reato di lesione personale, di morte, di una o più persone.

Per disastro ambientale viene punito chi:

a) altera irreversibilmente l’equilibrio di un ecosistema;

b) altera l’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

c) offende la pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo”.

L’art. 452-sexies disciplina il reato ambientale commesso da chiunque “abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività”.

Infine, l’art. 452- terdecies riguarda l’omessa bonifica. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000”.

Insieme alla previsione di pesanti sanzioni per le circostanze di “eco reato” che comportano le lesioni o le morti conseguenti alla condotta delittuosa di inquinamento ambientale, la L. 68/2015 raccoglie disposizioni per lo sconto di pena previsto in caso di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi interessati da eco reato.

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