Con la legge 122/2016 è stata approvata la legge europea 2015-2016 (Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE) che modificherà con l’articolo 32 il D.Lgs. 162/2011 in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, per risolvere il caso EU-Pilot 7334/15/CLIM.
Le tre principali modifiche apportate riguardano:
- il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni come previsto dall’articolo 14 del D.Lgs. in esame secondo la lettera g bis (“in caso di più siti di stoccaggio nella stessa unità idraulica, le potenziali interazioni di pressione siano tali che tutti i siti rispettino simultaneamente le prescrizioni del presente decreto) e il comma 1 bis (“per ciascuna unità idraulica può essere rilasciata un’unica autorizzazione”);
- la seconda integrazione interessa l’articolo 17 con l’articolo 2 bis in materia di decadenza dell’autorizzazione allo stoccaggio di biossido di carbonio;
- l’ultima modifica riguarda l’articolo 21 comma 6 (Ispezioni sulle attività di esplorazione, realizzazione degli impianti, iniezione di CO2 e gestione dei siti) in materia di ispezioni periodiche aggiungendo un ultimo periodo: «Dette ispezioni riguardano le strutture di iniezione e monitoraggio e tutta la serie di effetti significativi del complesso di stoccaggio sull’ambiente e sulla salute umana» (al fine di garantire la trasposizione dell’articolo 15 par.3 della direttiva 2009/31/CE).