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Con il decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, il Governo vara le misure per la diffusione del Green pass presso qualsiasi luogo di lavoro, sulla scorta di quanto già previsto per il settore sanitario e scolastico.
Le misure entrano in vigore dal 15 ottobre e sono dichiarate efficaci fino al 31 dicembre 2021, data dell’attuale termine di cessazione dello stato di emergenza. L’introduzione dei nuovi obblighi interessa sia il settore pubblico sia quello privato, è destinata alla prevenzione della diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 e riguarda tutti i luoghi di lavoro e il personale che vi accede, a prescindere dalla tipologia del rapporto di lavoro svolto.
QUALI DIFFERENZE CI SONO QUINDI TRA PUBBLICI, PRIVATI ED UFFICI GIUDIZIARI?
PUBBLICO:
- Natura e durata dell’obbligo: Il decreto prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde Covid19 (comunemente chiamato Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021. L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.
- Soggetti destinatari dell’obbligo: La previsione espressa nel provvedimento riguarda il personale delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, personale di cui all’articolo 3 del predetto decreto legislativo, personale delle Autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per la società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Banca d’Italia, nonché degli enti pubblici economici e degli organi di rilievo costituzionale
In ogni caso, l’obbligo di possesso ed esibizione del Green pass si applica a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui sopra, anche sulla base di contratti esterni.
- Esclusione: Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
- Oneri di controllo: Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto.
A tal fine i datori di lavoro sono chiamati ad individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, dies a quo per l’efficacia della misura in discorso.
- Mancato possesso della certificazione e conseguenze: Il personale individuato dal comma 1 dell’art. 9-quinquies, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risulti privo della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Durante l’assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- Violazione degli obblighi e sanzioni: La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 euro. Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
- Titolari di cariche elettive o istituzionali: Il descritto regime si applica inoltre ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice, con l’eccezione evidentemente dei riferimenti alle prestazioni lavorative.
- Organi costituzionali: L’applicabilità delle norme sul Green pass agli organi costituzionali, pur estesa a questi ultimi, è soggetta ad uno specifico adeguamento da parte loro, facoltà che deve ritenersi quale espressione della riconosciuta speciale autonomia.
PRIVATO:
- Natura e durata dell’obbligo: Il decreto prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde COVID19 (c.d. Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021. L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.
- Soggetti destinatari dell’obbligo: È obbligato chiunque svolga una attività lavorativa, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attività è posta in essere. L’obbligo incombe su tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni.
- Esclusione: Non sono inclusi nel novero degli obbligati i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.
- Oneri di controllo: Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni obbligatorie, onere che incombe contemporaneamente anche sui datori di lavoro dei soggetti esterni, ad esempio in caso di appalto. A tal fine i datori di lavoro sono chiamati a individuare proprie modalità operative per l’organizzazione delle premesse verifiche, che possono avvenire anche a campione, operando preferibilmente i controlli al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuando con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di possesso ed esibizione del Green pass. A questi adempimenti formali è richiesto che si provveda entro il 15 ottobre, dies a quo per l’efficacia della misura in discorso.
- Mancato possesso della certificazione e conseguenze: I lavoratori individuati dal comma 1 dell’art. 9-septies, nel caso in cui comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 o qualora risultino privi della certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, fino alla presentazione della certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, in ogni caso senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. Per le imprese con meno di quindici dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta, e non oltre il termine del 31 dicembre 2021.
- Violazione degli obblighi e sanzioni: La violazione degli obblighi di controllo dell’accesso, e comunque la mancata adozione delle misure organizzative nel termine previsto del 15 ottobre 2021, è punita ai sensi dell’art. 4, commi 1, 3, 5 e 9 del D.L. n. 19/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020, che prevede sanzioni da un minimo di 400 ad un massimo di 1.000 euro. Per l’accesso ai luoghi di lavoro in violazione degli obblighi previsti, la sanzione è stabilita da 600 a 1.550 euro. Le sanzioni sono irrogate dal Prefetto, al quale sono trasmessi gli atti relativi alla violazione dai soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni.
UFFICI GIUDIZIARI
- Natura e durata dell’obbligo: Il decreto prevede il possesso e l’esibizione su richiesta della certificazione verde Covid19 (c.d. Green pass), di cui all’art. 9, comma 2, del D.L. n. 52/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 87/2021, ai fini dell’accesso agli uffici giudiziari. L’obbligo entra in vigore il 15 ottobre 2021, fino al 31 dicembre 2021, termine previsto per la cessazione dello stato di emergenza.
- Soggetti destinatari dell’obbligo: Magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, componenti delle commissioni tributarie, magistrati onorari.
- Mancato possesso della certificazione e conseguenze: L’assenza dall’ufficio a causa del difetto di possesso o esibizione del Green pass è considerata assenza ingiustificata.
- Esclusione: Le prescrizioni relative agli uffici giudiziari non si applicano agli avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia, testimoni e parti del processo.
PRECISAZIONI
il mancato possesso del Green pass non ha alcuna ricaduta sanzionatoria sui lavoratori. Neppure dal punto di vista del rilievo disciplinare interno, espressamente escluso dal D.L. n. 127/2021. Viceversa, la circostanza che sia sanzionato in via amministrativa l’accesso, in violazione degli obblighi premessi dal decreto, induce a ritenere la punibilità, che in tal caso ha come obiettivo sia la scarsa diligenza datoriale nei controlli, sia quella dei lavoratori, sui quali comunque incombe l’obbligo di possesso, oltre che di esibizione della certificazione, pena il sostanziale divieto di accesso ai luoghi di lavoro.
L’art. 9-quinquies con riferimento ai soggetti obbligati all’attuazione delle misure in esame e alla verifica della loro corretta applicazione, richiama la figura del datore di lavoro, onerato tra l’altro della necessità della individuazione formale dei soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi premessi dalla stessa norma. È evidente che il concetto di “datore di lavoro” nella pubblica amministrazione è soggetto ad una qualificazione sui generis, per effetto della quale un riferimento così indefinito richiederebbe una ulteriore specificazione, come accade ad esempio con l’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, che assegna ai dirigenti tali funzioni, il cui richiamo in sede di chiarimenti attuativi potrebbe essere opportuno.
Articolo di Andrea Giglioli.
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