Linee vita e dispositivi di ancoraggio: Nuova circolare del Ministero del Lavoro

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Chiarimenti su dispostivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. E’ stata, infatti, pubblicata in forma di Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro e delle Relazioni Industriali. E firmato anche dal Ministero dello sviluppo economico (Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica) e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale)

Nella Circolare, che ha per oggetto “Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto. Chiarimenti”, si indica innanzitutto che il documento è la risposta a “numerose richieste di chiarimenti” pervenute ai Ministeri in relazione all’utilizzo, durante l’esecuzione dei lavori in quota, dei dispositivi di ancoraggio a cui vengono collegati i sistemi per la protezione contro le cadute dall’alto.

La circolare precisa che in funzione della loro installazione, esistono due tipologie di dispositivi di ancoraggio e per meglio presentare le due tipologie, il documento riporta anche altre informazioni.

Dispositivi di ancoraggio che seguono il lavoratore, installati non permanentemente nelle opere di costruzione e che sono quindi caratterizzati dall’essere amovibili e trasportabili (cosiddetti DPI – Dispositivi di Protezione Individuale); si ricorda che l’articolo 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 e smi ‘….intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza e la salute durante il lavoro’.  Inoltre l’articolo 76, comma 1, del medesimo decreto stabilisce che i ‘DPi devono essere conformi alle norme di cui al D.Lgs. n. 475/1992’ ed infine l’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 475/1992 prescrive che ‘….si intendono per DPI i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi o comunque li porti con se da rischi per la salute e la sicurezza….’. Da questo excursus normativo consegue dunque che “i dispositivi di ancoraggio installati non permanentemente nelle opere di costruzione ed aventi la funzione di salvaguardare il lavoratore da rischi per la salute e la sicurezza sono considerati DPI”. E dunque tali dispositivi di ancoraggio “presentano almeno le seguenti caratteristiche:

– sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;

– sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso”.

 Dispositivi di ancoraggio installati permanentemente nelle opere stesse e che, pertanto, sono caratterizzati dall’essere fissi e non trasportabili; rientrano in tale fattispecie tutti i dispositivi o sistemi che non seguono il lavoratore alla fine del lavoro, ma restano fissati alla struttura, ancorché taluni componenti del dispositivo o sistema siano “rimovibili”, perché, ad esempio, avvitati ad un supporto.

Per quanto riguarda la prima tipologia, tali dispositivi di ancoraggio devono presentare almeno le seguenti caratteristiche:

  • Sono portati in loco e messi in opera dal lavoratore;
  • Sono rimossi al termine del lavoro dal lavoratore stesso.

I dispositivi di ancoraggio rientranti nella seconda tipologia sono quelli installati permanentemente nelle opere di costruzione, quindi fissi e non trasportabili e gli stessi non rientrano nel campo di applicazione del D.lgs. n. 475/92 e s.m.i., e pertanto, non devono riportare la marcatura CE come DPI.

In conclusione, nella circolare viene precisato , “si ritiene che i dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati permanentemente in opere di costruzione siano da considerare prodotti da costruzione e come tali rientrino nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

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