L’obbligo di utilizzo dei DPI

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Il dispositivo di protezione individuale (DPI) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art.74 comma 1 Titolo III del D.Lgs.81/08).

 

Il datore di lavoro, o il dirigente se delegato, è obbligato a fornire adeguati DPI ai lavoratori qualora il rischio a cui sono esposti non è ineliminabile alla fonte; la scelta dei DPI deve tenere conto di una serie di criteri indicati all’art.79 e Allegato VIII del D.Lgs.81/08, nonché dale testo coordinato  D.Lgs. 04/12/1992 n°475 e D.Lgs. 02/01/1997 n°10.

I lavoratori, informati, formati e addestrati sull’uso dei DPI (con particolare riferimento ai DPI di terza categoria) hanno l’obbligo di prendersene cura e indossarli. Obbligo disposto dall’art.20 e art.78 del D.Lgs.81/08.

 

La mancata osservanza di tale obbligo può comportare sanzioni identificate nell’arresto fino a un mese o ammenda da 259,20 a 657,60 euro. Aspetto molto importante è che, il sistematico rifiuto ad indossare i DPI da parte del datore di lavoro, è giusta causa per il licenzionamento; a conferma che i lavoratori, ormai da anni, sono SOGGETTO della sicurezza oltre che oggetto e, pertanto, anche con il loro operato è possibile raggiungere e mantenere standard adeguati che tutelino la loro salute e sicurezza durante il lavoro.

CONTATTACI per informazioni specifiche: info@sferaingegneria.com– tel.  055 895 2563.

 

 

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