In ogni luogo di lavoro tutti i soggetti rivestono un ruolo fondamentale e di responsabilità, sia che si tratti di raggiungere gli obiettivi economici aziendali sia per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. In entrambi i casi, in modo diverso ma in pari misura, contribuiscono alla crescita aziendale.
Sebbene la responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sia, dal punto di vista sanzionatorio, proporzionale al ruolo che si ha (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratori, ecc.), resta il fatto che non esclude nessuno.
Ciascun lavoratore ha il compito di prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, in quanto su di esse possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni.
Ecco quindi i principali obblighi dei lavoratori definiti dal D.lgs. 81/2008.
Ad ogni omissione di responsabilità e inadempienza agli obblighi corrisponde una sanzione che di norma, per quanto riguarda i lavoratori, è di tipo pecuniario (sono previste in realtà anche pene detentive ma nella pratica assolutamente inattese) che va da un minimo di 50 fino ad un massimo di 650 Euro di ammenda nei casi di infrazioni più gravi (art. 59 del D.lgs. 81/2008).
Gli obblighi dei lavoratori risultano condizionati dalla sussistenza di presupposti necessari indispensabili al loro adempimento, quali:
Come detto, maggiore è il grado gerarchico in azienda e maggiore è la responsabilità per la sicurezza dei lavoratori. È facile quindi comprendere perché sia proprio il datore di lavoro il primo a dover rispondere di eventuali problemi. Anche ai preposti viene richiesto di prestare una cura particolare alla tutela dei colleghi (leggi anche “Preposti e datore di lavoro: facciamo chiarezza“), così come – ovviamente – a RSPP e RLS, rispettivamente Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione, e Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (leggi anche “RLS e responsabilità giuridiche“).
Nella realtà odierna non si sono verificati molti casi in cui fosse un lavoratore ad incorrere nelle sanzioni detentive ed economiche previste dall’art 59 del D.lg. 81/08 in quanto, generalmente, si procede a segnalazioni o richiami ufficiali. Storia a sé fanno l’omissione o la manomissione che provocano un incidente o un infortunio: in tali casi l’istruttoria che automaticamente ne deriva può ragionevolmente portare all’applicazione della pena prevista.
Leggi anche “Salute e sicurezza: sanzioni più salate” o “I costi della non sicurezza“.
Sviluppare una buona cultura della sicurezza in azienda è il primo impegno a cui datore di lavoro e manager si dovrebbero dedicare. La sicurezza non significa soltanto non farsi male (o peggio), significa stare bene in tutti i sensi e in tutti i modo sul proprio luogo di lavoro, fisicamente e mentalmente. Significa non ammalarsi di stress, avere buone relazioni con i colleghi, avere cura di se stessi e del team.
Come tecnici e formatori ci impegniamo a progettare per la tua azienda un ambiente di lavoro dove tutti i rischi siano attentamente valutati, studiati e mitigati; a organizzare corsi di formazione che lavorino prima di tutto sui perché che stanno alla base di comportamenti poco responsabili; in definitiva, facciamo tutto quello che ti serve per evitare di incorrere in sanzioni e al tempo stesso facciamo in modo che la preoccupazione di incorrere in sanzioni non sia più la ragione principale che allontana te e la tua squadra da atteggiamenti pericolosi o noncuranti. Saranno convinzioni e consapevolezze ben più profonde e coinvolgenti a farlo.
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