Taluni datori di lavoro che acquistano un macchinario marcato CE presumono che lo stesso sia conforme alla direttiva macchine e lo mette a disposizione dei lavoratori, ma la marcatura CE da sola e realmente sufficiente a garantire la sicurezza?
In genere, non ci si preoccupa della presenza di non conformità anche gravi, perché l’acquirente-datore di lavoro fa affidamento sulla marcatura e non effettua di conseguenza verifiche di conformità sul bene acquistato. Il problema rimane silente fino a quando non accadono eventi che rimettono in discussione questa “buona fede” e il principio di affidamento dell’acquirente-datore di lavoro.
Nel corso di sopralluoghi per audit o per valutazioni di rischio, talvolta si può constatare i macchinari marcati CE secondo “direttiva macchine” presentano non conformità anche gravi ed evidenti.
Gli errori più comuni
– in pochissimi casi, al momento dell’acquisto, vengono coinvolte le funzioni aziendali deputate alla prevenzione e alla sicurezza del lavoro e legali già in fase precontrattuale e di definizione delle specifiche tecniche;
– In molti casi viene tralasciato l’aspetto relativo alla Valutazione dei Rischi della postazione di lavoro, che consideri l’insieme dell’attrezzatura, conforme ai requisiti di sicurezza, dell’ambiente e del fattore umano. il Datore di lavoro deve dare prova di aver avviato il processo valutativo prima di permettere l’utilizzo del nuovo macchinario; gli esiti di tale processo dovranno essere riportati all’interno del Documento di valutazione dei rischi entro 30 giorni dall’avvenuta modifica dell’attività.
– gli aspetti documentali vengono totalmente trascurati (manuali d’uso e dichiarazioni di conformità), nel senso che non avviene una verifica della loro congruità e conformità alle normative né una verifica di adeguatezza sul loro contenuto;
– collegato al punto precedente: non c’è una definizione di chi-fa-cosa per quanto attiene gli insiemi complessi e l’installazione come insieme. Non è definito (o lo è in modo vago) chi in pratica debba fornire il manuale d’uso dell’insieme e la dichiarazione CE di conformità dell’insieme, né è chiaro se e chi debba marcare CE l’intera linea;
– manca una verifica post-acquisto e installazione, che comprenda gli aspetti di sicurezza e conformità legislativa;
– spesso è il datore di lavoro-acquirente che, per ovviare a problemi del macchinario magari presentatisi dopo tempo, scaduta la garanzia, o perché ha deciso di modificare in parte il processo, effettua aggiunte o modifiche di componenti di linea. Modifiche a volte realizzate direttamente “in casa” o da altri soggetti terzi e non dal costruttore né autorizzati da quest’ultimo.