MILLEPROROGHE: PROROGA PER I REGISTRI ESPOSTI AD AGENTI CANCEROGENI E BIOLOGICI

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Tra le numerose proroghe, emanate con il consueto Decreto Milleproroghe di fine anno, è presente una piccola ma importante proroga ad una disposizione del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. relativamente ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Il Decreto Legge Milleproroghe stabilisce, all’art. 3, la seguente modifica all’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008,n. 81: le parole: «Fino ai sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «Fino ai 12 mesi».

L’articolo 53 (Tenuta della documentazione) del Testo Unico si trova nel Capo III alla Sezione VIII (Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali) e stabilisce che “Fino ai sei mesi successivi all’emanazione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative […] ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.

Al punto 4 dell’articolo 8 (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) si fa riferimento all’emanazione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP), poi avvenuta con Decreto interministeriale del 25 maggio 2016, n. 183 (in Gazzetta Ufficiale n.226 del 27-9-2016- Suppl. Ordinario n. 42).

Pertanto, alla luce del Decreto Legge Milleproroghe, si prolunga a 12 mesi dalla data di entrata in vigore del Decreto SINP (in vigore dal 12 ottobre 2016) il tempo di vigenza delle disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici e di conseguenza la permanenza dei suddetti registri.

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