Il 24 Marzo 2021 è entrata in vigore una modifica al regolamento comunitario HACCP, il nuovo regolamento (UE) 2021/382, facente riferimento particolarmente agli allegati I e II, modifica la normativa precedentemente in vigore, la CE 852/2004, principalmente su 3 aspetti:
Il nuovo regolamento aggiunge all’allegato I (Parte A, Sezione 2) un ulteriore punto oltre a quelli esistenti, il 5bis, in cui viene espressa la necessità di isolare e diversificare utensili, contenitori, mezzi e attrezzature utilizzati per alimenti contenenti possibili allergeni da quelli destinati ad alimenti che non contengono tali sostanze.
Questa modifica influenzerà quindi anche tutta l’infrastruttura di trasporto alimentare e di commercio all’ingrosso.
E’ stato inserito nell’allegato II del Regolamento (CE) 852 il capitolo V bis, che obbliga gli addetti alla redistribuzione e alla donazione di alimenti a controllare e verificare la non dannosità e l’idoneità di un certo elemento alla sua consumazione. Se le verifiche danno esito positivo allora si può procedere con la distribuzione dell’alimento fino, se presente, alla sua data di scadenza.
Gli altri requisiti per l’idoneità alla distribuzione riguardano l’integrità dell’imballaggio, il rispetto dei requisiti di stoccaggio e trasporto anche inerenti alle temperature, la data di congelamento, le condizioni organolettiche e la garanzia di rintracciabilità nel caso di prodotti di origine animale.
Il nuovo regolamento inserisce infine un nuovo capitolo, l’XI bis, con lo scopo di dare valore al tema della cultura della sicurezza alimentare e creare più consapevolezza in tutti i soggetti coinvolti. La sensibilizzazione viene concretizzata in 3 ambiti:
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Articolo di Allegra Guardi