NOVITA’: ADEMPIMENTI IMMEDIATI PER UN’IMPRESA DI NUOVA COSTITUZIONE

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In materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul lavoro cosa deve fare una qualsiasi Azienda al momento dell’avvio?

L’articolo 28 comma 3bis del D.Lgs.81/08 dispone che il DVR deve essere redatto entra 90 giorni dalla data di costituzione.

La Legge 164 del 30 ottobre 2014 (art.13), però, introduce delle novità come risposta alla Procedura di infrazione n. 2010/4227. In particolare in caso di costituzione di nuova impresa il datore di lavoro deve dare immediata rilevanza con idonea documentazione e relativa comunicazione al RLS:

  • delle misure di prevenzione e di protezione e dei DPI adottati a seguito della valutazione dei rischi;
  • del programma delle misure ritenute per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
  • dell’individuazione delle procedure delle misure da realizzare e i ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere a cui dovranno essere adibiti soggetti in possesso di adeguate competenze;
  • del nominativo del RSPP;
  • del nominativo del RLS;
  • del nominativo del Medico Competente nei casi previsti dalla vigente normativa;
  • delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Tenuto conto del fatto che la valutazione dei rischi deve essere svolta immediatamente alla costituzione dell’impresa, restano invariati i 90 giorni di tempo per redigere la relativa relazione ovvero il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

L’immediata evidenza è richiesta anche nell’ambito della rielaborazione della valutazione dei rischi, dell’aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione e darne immediata comunicazione al RLS.

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