NOVITA’ IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI PER GLI ISTITUTI SCOLASTICI

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Dal 26 maggio scorso, gli istituti scolastici non in regola sul fronte antincendio, dovranno mettere in atto un piano di adeguamento.

Sulla Gazzetta Ufficiale numero 121 è stato pubblicato il D.M. del 12 Maggio 2016 in materia di sicurezza antincendio per gli istituti scolastici. Il Decreto, recante “prescrizioni per l’attuazione, con scadenze differenziate, delle vigenti normative in materia di prevenzione degli incendi per l’edilizia scolastica” è entrato in vigore il 26 maggio scorso e stabilisce i termini massimi per completare gli adeguamenti antincendio, oltre ad indicare i casi in cui sia necessario presentare SCIA antincendio e le strutture esentate dall’obbligo di adeguamento.
Gli istituti scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono esentati dall’obbligo di adeguamento qualora siano in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi, in corso di validità’, o sia stata presentata la segnalazione certificata di inizio attività’ di cui all’art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.
Per gli edifici scolastici e i locali adibiti a scuole esistenti alla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  per  i  quali siano  in  corso  lavori  di  adeguamento  al  decreto  del  Ministro dell’interno del 26 agosto 1992 sulla base di un  progetto  approvato dal competente Comando provinciale dei vigili del fuoco, deve  essere presentata la segnalazione certificata di inizio attività’, ai  sensi dell’art. 4 del decreto del Presidente della  Repubblica  1°  agosto 2011, n. 151.
Dal programma sono esclusi gli asili nido, che hanno normativa diversa rispetto a quella delle scuole.

Per tutti gli altri casi, all’interno del suddetto decreto viene indicato, nello specifico, quali misure e in quali casi siano da applicare i seguenti adempimenti:

  • Adeguamento dell’impianto elettrico ai criteri stabiliti dalla legge 86/1968;
  • Installazione sistema di allarme che avverta gli alunni ed il personale presente di condizioni di pericolo;
  • Installazione estintori portatili;
  • Modalità di effettuazione dei controlli periodici degli impianti e dei presidi antincendio installati;
  • Installazione di segnaletica di sicurezza.

Inoltre viene fissato per il 26 novembre prossimo, per le scuole esistenti alla data del 18 Dicembre 1975, il termine ultimo per portare a termine i seguenti punti previsti dalla normativa:

  • impiego di materiali con idonea resistenza al fuoco in base agli ambienti scolastici, come stabilito dal DM 26 Giugno 1984;
  • separazione dei locali adibiti ad attività scolastica da quelli ad uso diverso;
  • adeguamento delle larghezze minime delle uscite per ogni piano ed in base al numero massimo di alunni ammessi per aula;
  • individuazione di spazi adibiti ad attività parascolastiche, ad autorimesse, depositi e ai servizi logistici;
  • adeguamento degli impianti di produzione del calore e rinfrescamento,
  • installazione di impianto idrico antincendio, impianto di rilevazione incendi nonché installazione di estintori portatili.

Dopo tali operazioni, gli istituti scolastici, entro il 31 Dicembre 2016, dovranno provvedere alla presentazione della SCIA antincendio.

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