Novità per la formazione antincendio

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A ottobre dell’anno scorso è uscito il DM 02/09/2021, riguardo la formazione antincendio, che metterà fra le norme abrogate, il DM 10/03/1998. I cambiamenti sono ben pochi, ma abbastanza significativi da far venire la nostalgia a tanti formatori.

La prima novità riguarda la classificazione delle aziende: siamo abituati al rischio basso, medio ed elevato e ci dovremmo abituare al rischio 1, 2 e 3.

COSA CAMBIA?
  • La durata della formazione rimane la stessa;
  • È stata aggiunta la parte pratica anche per il rischio 1 (attualmente rischio basso);
  • L’idoneità tecnica (esame dai vigili del fuoco) è prevista non solo per le attività a rischio 3 (attualmente rischio elevato), ma anche per attività a rischio 2 (vedi elenco nella normativa);
  • Gli aggiornamenti passano ad essere da 3 anni a 5 anni. Hanno durata invariata ma contenuti modificati (soprattutto per il rischio 1, che prevede solo parte pratica).

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Articolo di Alice Bettini

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