Oggi parliamo di normativa e riteniamo importante soffermarci sulla nuova disciplinare in merito alla valutazione di impatto ambientale.
E’ stata infatti recepita, nell’ordinamento Italiano, la nuova Direttiva VIA 2014/52/UE (che ha modificato la direttiva 2011/92/UE) attraverso il D.Lgs. 104/2017 “Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114”.
Il decreto, che entrerà in vigore il 21/07/2017, interviene in diversi articoli del Testo Unico Ambiente Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Le istituzioni hanno presentato la modifica come un’occasione importante per “ridefinire il nostro sistema di valutazione, che ha spesso mostrato limiti e finito per bloccare opere utili al Paese e compatibili con l’ambiente” attraverso procedure più semplici, tempi certi, regole uniformi su tutto il territorio, innalzando allo stesso tempo il grado di tutela ambientale.
Tra le modifiche più significative si segnalano le seguenti novità:
- per i progetti di competenza statale, la facoltà per il proponente di richiedere, in alternativa al provvedimento di VIA ordinario, il rilascio di un “provvedimento unico ambientale”, che coordini e sostituisca tutti i titoli abilitativi o autorizzativi riconducibili ai fattori ambientali;
- la riduzione complessiva dei tempi per la conclusione dei procedimenti, cui è abbinata la qualificazione di tutti i termini come “perentori” ai sensi e agli effetti della disciplina generale sulla responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile dei dirigenti, nonché sulla sostituzione amministrativa in caso di inadempienza;
- una norma transitoria che consenta al proponente di richiedere l’applicazione della nuova disciplina anche ai procedimenti attualmente in corso pendenti;
- una nuova definizione di “impatti ambientali” che comprenda anche gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sulla popolazione, la salute umana, il patrimonio culturale e il paesaggio;
- la possibilità di presentare nel procedimento di VIA elaborati progettuali con un livello informativo e di dettaglio equivalente a quello del progetto di fattibilità o comunque a un livello tale da consentire la compiuta valutazione degli impatti, con la possibilità di aprire con l’autorità in qualsiasi momento un confronto per condividere la definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali;
- l’eliminazione per il proponente dell’obbligo, nella verifica di assoggettabilità a VIA, di presentare gli elaborati progettuali: per la fase di “screening” sarà sufficiente uno studio preliminare ambientale;
- nel caso di modifiche o estensioni di opere esistenti, la possibilità di richiedere all’autorità competente un pre-screening, ovvero una valutazione preliminare del progetto per individuare l’eventuale procedura da avviare;
- la riorganizzazione del funzionamento della Commissione VIA;
- l’introduzione di regole omogenee per il procedimento di VIA su tutto il territorio nazionale, rimodulando le competenze normative delle Regioni e razionalizzando il riparto dei compiti amministrativi tra Stato e Regioni;
- la completa digitalizzazione degli oneri informativi a carico dei proponenti, anche prevedendo l’eliminazione degli obblighi di pubblicazione sui mezzi di stampa;
- l’ampliamento della partecipazione del pubblico;
- l’introduzione di un nuovo apposito articolo dedicato al procedimento autorizzatorio unico di competenza regionale.
Per ulteriori informazioni in merito alla nuova normativa in campo di impatto ambientale contattate Sfera Ingegneria: http://www.sferaingegneria.com/contatti