La Regione Toscana ha introdotto già da diversi anni l’obbligo di installare sistemi anticaduta permanenti ( come un ancoraggio, una linea vita, dei parapetti), in concomitanza con la realizzazione di nuovi edifici o con interventi di manutenzione straordinaria.
Il regolamento attualmente in vigore risale al 2013: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 75/R Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 15, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Abrogazione del regolamento approvato con D.P.G.R.T. 62/R/2005.
Quando esiste l’obbligo di installare un sistema anticaduta permanente?
Il regolamento della Regione Toscana prevede che si installino dispositivi di prevenzione e protezione dalle cadute dall’alto in occasione della realizzazione di nuove opere o di manutenzioni straordinarie ad opere esistenti, quando l’intervento riguardi piani di copertura con altezza superiori ai 2 metri escludendo tuttavia esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i seguenti interventi:
• Gli interventi di manutenzione ordinaria che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
• I pergolati e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo riconducibili alle fattispecie di cui all’articolo 80, comma 2, lettera b) della l.r. 1/2005 (…opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità, comunque entro un termine non superiore a novanta giorni).
• Le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante.
• Le coperture su cui gli interventi impiantistici non ricadano nelle seguenti categorie: impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili; impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; impianti di riscaldamento, climatizzazione, condizionamento, refrigerazione di qualsiasi natura o specie, compresi impianti da fonti di energia rinnovabili, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense.
• Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri. In tali casi dovrà comunque essere redatto l’elaborato tecnico della copertura. L’eventuale successiva installazione di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia comporta l’adozione di misure preventive e protettive fisse o permanenti.