PALCOSCENICO TEATRALE E SICUREZZA

PRIMA PUNTATA DI “MOCA: LE MATERIE PLASTICHE”
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LAVORI SU PALI, CONSIGLI PER L’USO
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Salire su un palcoscenico, spalanca le porte ad un mondo nuovo e particolare dove, in alcuni casi, la realizzazione di uno spettacolo, può determinare situazioni di pericolo dovute ad esigenze artistiche e di regia che possono esporre facilmente il personale tecnico ed artistico al rischio di infortuni fisici.

Il teatro, con particolare riferimento al palcoscenico, ha caratteristiche particolari che richiederebbero regole particolari. Attualmente, non esiste una normativa specifica in merito alla sicurezza in palcoscenico, ma solo il D.P.R. 322 del 20 marzo 1956 riferito alle norme per la prevenzione infortuni nell’industria della cinematografia.

Proprio per la sua specificità sul palcoscenico non si possono applicare tutte le regole previste dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Come il precedente D. Lgs. 626/94, anche il D. Lgs. 81/08 e le successive modifiche si applica in tutti i settori di attività privati o pubblici e a tutte le tipologie di rischio, ma non contiene riferimenti specifici per le attività che si svolgono sul palcoscenico dei Teatri Italiani.

Alcune regole elementari di buona tecnica dicono:

  • che non si può sostare sotto i carichi sospesi, in palcoscenico abbiamo sulla testa migliaia di chili appesi ai tiri di scena che si muovono continuamente (quinte, fondali, americane, proiettori, elementi di scena, ecc.);
  • quando un dislivello supera 100 – 200 cm. di altezza rispetto al piano di calpestio, occorre mettere i parapetti di protezione (a volte in scena, per motivi artistici, non sempre è possibile mettere i parapetti di protezione);
  • la zona di lavoro deve essere ampia, ben illuminata e priva di ostacoli (spesso in scena si opera in condizioni di scarsa illuminazione e in spazi ristrettissimi);
  • i ponti e i mezzi di sollevamento sono “attrezzature” di scena e non sono abilitati per il trasporto delle persone in quanto non sono né ascensori, né montacarichi, (può capitare che, per esigenze sceniche e/o di regia, i ponti, i carri e/o i mezzi di sollevamento, possono essere usati per il trasporto e/o il sollevamento delle persone);1
  • sul palcoscenico è vietato fumare e usare fiamme libere (in questo caso, l’uso nelle rappresentazioni di fiamme libere può essere consentito previa autorizzazione delle autorità competenti; vedi Decreto Ministeriale 19 agosto 1996, titolo V).

In mancanza di norme tecniche specifiche, non resta che applicare il principio di equivalenza del livello di protezione che indirizza verso le scelte alternative come indicato dall’art. 15, comma 3 del D. Lgs. 81/2008: ove l’eliminazione dei rischi non sia possibile, il rischio stesso deve essere ridotto al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Non esiste rischio zero ma accettabile!

A differenza della valutazione dei rischi delle attività lavorative presenti in Teatro, dove i rischi specifici sono facilmente individuabili dalle lavorazioni stesse, la valutazione dei rischi relativi alla realizzazione di uno spettacolo, quando non può essere individuata in anticipo, deve essere attuata nel momento in cui avviene l’azione in scena. Infatti, spesso le situazioni di potenziale pericolo emergono durante le prove tecniche o di assieme, secondo le esigenze artistiche che il regista richiede; tali esigenze però possono essere più volte cambiate in base alle osservazioni e ai cambiamenti richiesti dal regista stesso nel corso della regia dello spettacolo.

Per questo motivo, per poter attuare una corretta valutazione dei pericoli e una esaustiva attuazione delle misure di prevenzione e protezione, il documento sulla valutazione dei rischi per lo spettacolo, deve essere un documento dinamico che si modula nel corso delle prove adattandosi ad ogni nuova situazione che dovrà essere mediata e concordata con il Regista, il Direttore Allestimenti, il Direttore di Scena e il Responsabile del Servizio Prevenzione.

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