PERIODICITA’ DELLA MANUTENZIONE DEI GRUPPI DI PRESSURIZZAZIONE ANTINCENDIO

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Tutti (o quasi) sanno che la manutenzione degli estintori deve essere fatta con una periodicità semestrale; ma quanto ne sappiamo circa la manutenzione degli altri presidi antincendio? La manutenzione su manichette di idranti, impianti di rilevazione e allarme incendi e sugli impianti di protezione attiva in genere deve anch’essa essere fatta semestralmente.

La manutenzione dei gruppi di pressurizzazione a servizio di impianti di protezione attiva anticendio invece deve essere fatta con cadenza trimestrale.

Il responsabile dell’attività deve istituire un apposito registro che sarà vidimato a seguito delle manutenzioni effettuate sui gruppi di pressurizzazione.

L’art. 5 del D.P.R. 37/1998 obbliga i responsabili di attività soggette ai controlli di prevenzione incendi a mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature, a predisporre ed attuare le misure di sicurezza antincendio e ad annotare su un apposito registro tutte le verifiche di controllo, che vengono effettuate a tale fine. Tale obbligo in sede di rinnovo della SCIA antincendio diventa indispensabile per il Tecnico che dovrà asseverare anche l’efficienza e l’efficacia dell’impianto.

Il  punto  6.1  dell’allegato  VI  del  D.M. 10.3.1998,  indica  che  tutte  le  misure  di  prevenzione  antincendio  per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita, l’estinzione degli incendi e la rilevazione e l’allarme in caso di incendio, devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.

L’art. 4 del D.M. 20.12.2012 indica che gli impianti sono progettati, realizzati e mantenuti a regola d’arte secondo quanto prescritto dalle specifiche regolamentazioni, dalle norme di buona tecnica e dalle istruzioni fornite dal fabbricante.

Il  punto  2.3  dell’allegato  del  D.M. 20.12.2012, indica che le operazioni da effettuare sugli impianti e la loro cadenza temporale sono quelle indicate dalle norme tecniche pertinenti, nonché dal manuale d’uso e manutenzione dell’impianto. Inoltre la manutenzione sugli impianti e sui componenti che li costituiscono è eseguita da personale esperto in materia, sulla base della regola dell’arte, che garantisce la corretta esecuzione delle operazioni svolte.

Come indicato al punto  3.3  dell’allegato  del  D.M. 20.12.2012, le operazioni di controllo, manutenzione ed eventuale verifica periodica, eseguite sugli impianti oggetto del presente decreto, devono essere annotate in apposito registro istituito ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni, ovvero, dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151. Tale registro deve essere mantenuto aggiornato e reso disponibile ai fini dei controlli di competenza del Comando provinciale.

Il  punto  4  dell’allegato  del  D.M. 20.12.2012 dice che per la progettazione, installazione ed esercizio delle reti di idranti può essere utilizzata la norma UNI 10779.

Il  punto  5  dell’allegato  del  D.M. 20.12.2012 dice che per la progettazione, installazione e manutenzione dei sistemi automatici a pioggia, tipo sprinkler, può essere utilizzata la norma UNI EN 12845.

La Norma UNI EN 12845:2009 cap.20 indica: “l’utente deve provvedere affinché il programma di prova, assistenza e manutenzione, sia eseguito  per contratto  dall’installatore  del  sistema  o  da  un’azienda  ugualmente qualificata.”

La Norma UNI EN 12845:2009 cap.20.3 indica che il Programma di assistenza e manutenzione deve essere eseguito a CADENZA MINIMA TRIMESTRALE.

 

 

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