La necessità di pianificare la risposta efficace ad un’emergenza è richiamata in tutta la normativa di prevenzione incendi, così come in quella sulla sicurezza degli ambienti di lavoro.
Da questa logica non si distaccano di certo le strutture museali, gallerie, mostre, esposizioni e simili ed anche se non sempre si riscontra uno specifico riferimento al tema della disabilità, ma è vero anche che l’utenza deve essere contemplata in tutte le specificità che la caratterizzano.
Un unico riferimento sull’argomento viene esplicitato dal D.M. 10/03/1998, che all’interno dell’allegato VIII fornisce indicazioni in merito all’assistenza dei diversamente abili in caso di incendio, peraltro richiama le “LINEE GUIDA PER IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEI LUOGHI DI INTERESSE CULTURALE”, inizialmente approvate con il D.M. 28/03/2008, insieme a circolari e documenti tecnici applicativi emanati dai vigili del fuoco.
Il D.M. 10/03/1998 fornisce indicazioni in merito a partire dalle competenze che deve avere il personale incaricato per:
• Assistere personale su sedia a rotelle e con ridotta mobilità;
• Assistere persone ipovedenti o ipoudenti;
• Assistere persone anziane, donne in stato di gravidanza, persone con arti fratturati ed i bambini;
• Utilizzare gli ascensori.
Con il termine “assistenza” anziché “soccorso” si percepisce il preciso significato di far acquisire al personale incaricato le giuste competenze per gestire una situazione di emergenza senza rientrare in azioni che richiederebbero abilità che, se non eseguite correttamente, potrebbero avere ricadute sulla persona da aiutare o su chi effettua l’azione.
Dalla manualistica proposta dai VVF si evince la necessità che la persona incaricata abbia le competenze basilari per “comprendere i bisogni della persona da aiutare, anche in funzione del tipo di disabilità che questa presenta, e che sia in grado di comunicare un primo e rassicurante messaggio in cui siano specificate le azioni basilari da intraprendere per garantire un allontanamento celere e sicuro dalla fonte del pericolo”.
Entrando nel merito delle misure riferite alle disabilità motorie, il decreto fornisce indicazioni partendo dai seguenti aspetti:
• Prevedere una assistenza adeguata a persone disabili su sedia a rotelle e a quelle con mobilità limitata.
• Utilizzare solo ascensori appositamente realizzati per lo scopo.
• Incaricare solo “LAVORATORI FISICAMENTE IDONEI” del trasporto delle persone diversamente abili quando non installate misure idonee per il superamento delle barriere architettoniche.
In questa circostanza, quindi, va intesa come “assistenza” l’attività di sostegno o di aiuto che si realizza principalmente mettendo la persona con disabilità nelle condizioni di potersi muovere autonomamente, tutelata nel contempo dagli effetti dell’incendio.