PER I PICCOLI INTERVENTI NON SERVIRA’ AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

OMS: il caffè non è cancerogeno se…
1 Luglio 2016
PRODOTTI BIO E HACCP. QUALI VANTAGGI?
6 Luglio 2016

E’ in fase di esame preliminare il decreto che individua gli interventi sottoposti a procedura, ad autorizzazione semplificata e quelli esclusi da autorizzazione paesaggistica.
Questo decreto, pensato per razionalizzare le norme in materia di autorizzazione paesaggistica, ha lo scopo di ridurre il carico di lavoro per le amministrazioni e ridurre il peso burocratico sui cittadini.
Nei fascicoli in allegato alla bozza in revisione sono riportate le opere escluse da autorizzazione paesaggistica (allegato A) e le opere soggette a procedura semplificata (allegato B).
Inoltre alla bozza del decreto sono allegati un modello predefinito per la presentazione di richiesta della procedura semplificata (allegato C) e una scheda standardizzata per la relazione paesaggistica semplificata da presentare a corredo dell’istanza.
L’intero procedimento avrà una durata fissata tassativamente in 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della documentazione.
Opere escluse
Tra le opere escluse da autorizzazione paesaggistica troviamo:

  • interventi volti a migliorare l’efficienza energetica che non comportino alterazione della sagoma;
  • interventi di consolidamento statico per l’adeguamento ai fini antisismici che non comportino variazioni volumetriche e non modifichino l’altezza dell’edificio;
  • interventi di abbattimento delle barriere architettoniche;
  • installazione di pannelli solari o fotovoltaici su coperture piane non visibili dagli spazi pubblici esterni;
  • opere temporanee che occupino suolo per non più di 120 giorni all’anno;
  • installazione di tende a protezione di attività commerciali o in spazi pertinenziali ad uso privato.

Opere soggette a procedura semplificata

Tra le opere, considerate ad impatto lieve sul territorio, soggette a procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata troviamo:

  • opere che comportino un incremento del volume fino al 10% della volumetria che non alterino le caratteristiche del fabbricato;
  • interventi antisismici, di miglioramento energetico o per l’abbattimento delle barriere architettoniche che comportino innovazioni nelle caratteristiche morfologiche dell’edificio o sulla sagoma;
  • realizzazione di porticati, tettoie, chiostri da giardino, aventi superficie massima di 30 mq;
  • installazione di impianti fotovoltaici o termici visibili dall’esterno.

Una volta approvato, il decreto avrà immediata efficacia. Per le regioni a statuto speciale, invece, vi saranno 180 giorni per emanare norme specifiche in conformità a quanto indicato nel provvedimento.

Vuoi restare sempre aggiornato?

_______

Ricevi gli ultimi articoli nella tua casella di posta.