Si è dell’avviso che sia possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto.
Da tale progetto, eseguito nel rispetto del art. 133 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.
Ovviamente il ponteggio che verrà utilizzato deve rispettare quanto previsto dall’’art.131 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e quindi provvisto dell’autorizzazione ministeriale per l’impiego (libretto).
Tutti gli elementi del ponteggio devono essere realizzati con elementi autorizzati appartenenti alla stessa autorizzazione ministeriale o con elementi a tubi e giunti appartenenti alla stessa autorizzazione ministeriale (circ. MLPS 20 del 23/05/2003), lo stesso vale per il parapetto in sommità.
La scelta del ponteggio come DPC deve essere motivata, a seguito di adeguata valutazione dei rischi, e prevede il progetto del ponteggio ai sensi dell’art. 133 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.
La progettazione deve avvenire considerando le azioni dovute a:
L’utilizzo del ponteggio come DPC è considerato come configurazione << fuori dallo schema tipo>>, quindi richiede di essere progettato anche se h<20m.
Il progetto del ponteggio dovrà comprendere:
La verifica del ponteggio come DPC prevede:
Come spunto per il progetto si può seguire due vie:
!! Non si applica ai sistemi di protezione laterale sui ponteggi ma può essere considerato un utile riferimento progettuale !!