PONTEGGI COME PROTEZIONE COLLETTIVA PER LAVORI SU COPERTURE

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Si è dell’avviso che sia possibile l’impiego di ponteggi di che trattasi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture e quindi anche in posizione diversa dall’ultimo impalcato del ponteggio, a condizione che per ogni singola realizzazione ed a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno specifico progetto.

Da tale progetto, eseguito nel rispetto del art. 133 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e quindi firmato da ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all’esercizio della professione, deve tra l’altro risultare quanto occorre per definire lo specifico schema di ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni, del montaggio e dell’esecuzione, naturalmente tenendo conto della presenza di lavoratori che operano, oltre che sul ponteggio, anche in copertura.

Ovviamente il ponteggio che verrà utilizzato deve rispettare quanto previsto dall’’art.131 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. e quindi provvisto dell’autorizzazione ministeriale per l’impiego (libretto).

Tutti gli elementi del ponteggio devono essere realizzati con elementi autorizzati appartenenti alla stessa autorizzazione ministeriale o con elementi a tubi e giunti appartenenti alla stessa autorizzazione ministeriale (circ. MLPS 20 del 23/05/2003), lo stesso vale per il parapetto in sommità.

La scelta del ponteggio come DPC deve essere motivata, a seguito di adeguata valutazione dei rischi, e prevede il progetto del ponteggio ai sensi dell’art. 133 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.

La progettazione deve avvenire considerando le azioni dovute a:

  • Particolare utilizzo (come DPC)
  • Possibile contemporaneità di presenza di lavoratori sul posteggio e in copertura

L’utilizzo del ponteggio come DPC è considerato come configurazione << fuori dallo schema tipo>>, quindi richiede di essere progettato anche se h<20m.

Il progetto del ponteggio dovrà comprendere:

  • Calcolo della resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate dall’autorizzazione ministeriale.
  • Disegno esecutivo specifico

La verifica del ponteggio come DPC prevede:

  • Definizione dei requisiti geometrici: dimensioni dello spazi fra elemento e parapetto per evitare il passaggio del lavoratore;
  • Valutazione delle sollecitazioni indotte dalla caduta, definita dalle condizioni e combinazioni di carico;
  • Verifica strutturale: capacità dell’intero ponteggio di resistere anche alle azioni indotte dalla caduta – Elementi di parapetto, impalcato, interno ponteggio, ancoraggi.
  • Eventuale modifica della struttura (raddoppio montanti, aumento del numero di ancoraggi) per renderla adatta a resistere alle nuove azioni.

Come spunto per il progetto si può seguire due vie:

  • Progetto di parapetto come previsto dalla norma UNI EN 13374:2013
  • Progetto di utilizzo di reti di protezione UNI EN 1263:2001

!! Non si applica ai sistemi di protezione laterale sui ponteggi ma può essere considerato un utile riferimento progettuale !!

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