Anche per quest’anno l’INAIL ha previsto un “sconto” (premio per prevenzione OT24) per le Aziende operative da un biennio e che attuano misure di miglioramento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a quelle minime previste dal Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008.
In particolare trattasi di una riduzione del tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.
Le percentuali di riduzione sono così articolate:
Lavoratori – anno | Riduzione |
Fino a 10 | 30% |
Da 11 a 50 | 23% |
Da 51 a 100 | 18% |
Da 101 a 200 | 15% |
Da 201 a 500 | 12% |
Oltre 500 | 7% |
Il diritto a tale riduzione scatta qualora gli interventi in materia di sicurezza sul lavoro siano stati attuati nell’anno solare precedente a quello di presentazione della domanda ed ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza; l’effettività della riduzione si attua in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno.
Per accedere alla riduzione del tasso medio è necessario presentare un apposito modulo di domanda nel quale saranno riportati gli interventi migliorativi adottati dall’azienda.
La domanda di riduzione, deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica dalla specifica unità produttiva entro il 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.
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