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I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sull’osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.

 

Il dizionario nella definizione della parola sovraintendere riporta il significato di “vigilare affinché qualcosa si svolga regolarmente, secondo le norme; dirigere e coordinare [+ a, su]: sovrintendere ai lavori, su un progetto”.
Questa definizione accende la prima lampadina sulla questione che il preposto svolga delle attività lavorative che lo portino a non poter effettivamente sovraintendere.
È ormai assodato nella giurisprudenza che il compito del preposto non sia quello di sorvegliare «a vista» ed «ininterrottamente da vicino» il lavoratore, bensì quello di assicurarsi personalmente che questi esegua le disposizioni di sicurezza impartite ed utilizzi gli strumenti di protezione prescritti. Quanto appena detto il preposto può farlo anche allontanandosi dal luogo in cui si trova il lavoratore, dedicandosi ad altri compiti di sorveglianza e di lavoro, purché si assicuri in modo efficace, personalmente e senza intermediazione di altri, dell’osservanza degli ordini impartiti tenendo in conto che l’art. 20 contenete gli Obblighi per il lavoratore al punto 1 riporta che: Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

 

Si presume, inoltre, che il preposto abbia ricevuto da parte dei propri superiori adeguate informazioni su quali siano le fasi di lavoro e anche quali siano le procedure di sicurezza da attuare, o che gli sia stata data la possibilità ed il TEMPO per consultare il PSC di cantiere (ove presente) ed il POS (ove presente) e soprattutto per far applicare le procedure di sicurezza.
Ad esempio, se il preposto di cantiere è impegnato nella realizzazione di un’opera di tracciatura, non potrà verificare che l’operaio nella stanza accanto stia eseguendo le attività di intonacatura dei soffitti con l’impiego di un trabattello montato in maniera errata, piuttosto che l’operaio non specializzato stia utilizzando l’escavatore senza aver fatto i corsi di formazione necessari come previsto dall’accordo stato regioni 22/02/2012. Quindi è richiesto che il PREPOSTO di lavoro faccia il PREPOSTO.
Questione di non poca importanza riguarda il fatto che il PREPOSTO debba informare i propri diretti superiori, in caso di persistenza della inosservanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione, mettendo l’individuo nella posizione dello spione, che all’interno della omertosa società e cultura in cui viviamo, spinge spesso il PREPOSTO a tutelare il proprio quieto vivere e quindi a venire meno al suo dovere e sponendosi alla sanzioni che prevedono l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro.

Di contro compare anche la responsabilità del datore di lavoro che ha l’obbligo di scegliere i soggetti idonei per lo svolgimento delle attività (in caso contrario potrebbe essere chiamato in causa per “culpa in eligendo”), questi, se hanno il compito di gestire degli uomini (ad esempio il caporeparto in azienda, il caposquadra in cantiere), devono essere messi nelle condizioni di poter “vigilare” su di essi in maniera tale da verificare che gli stessi non trasgrediscano le regole stabilite a livello preventivo per limitare i rischi di incidenti.
Risulta evidente come la responsabilità diretta imponga al preposto di prendere opportuni accorgimenti al fine di provare i propri adempimenti. L’unico mezzo che il preposto può efficacemente adottare è la segnalazione scritta, infatti il preposto ha semplicemente l’obbligo di vigilare e segnalare mentre l’obbligo di provvedere concretamente all’adeguamento dei mezzi di prevenzione spetta a Datore di Lavoro e Dirigenti.

Questo significa che se un datore di lavoro non riceve alcuna segnalazione da parte dei preposti, non può presumere che non vi siano state violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, ma per effetto del suo dovere nel vigilare, dovrebbe essere certo che i preposti svolgano il loro ruolo in maniera efficiente, richiedendo di dare evidenza anche della mancanza di problemi e delle operazioni svolte senza violazioni, in modo tale da tutelare la propria figura e responsabilizzare ulteriormente i preposti.

 

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