PREPOSTI E ADDETTI AL MONTAGGIO, USO E SMONTAGGIO PONTEGGI

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DEFINIZIONI

Preposto: “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”

Preposti ed addetti: Operai, capisquadra, capocantiere e tecnici incaricati dal Datore di lavoro di sovrintendere e/o realizzare il montaggio, l’uso e lo smontaggio delle varie tipologie di ponteggi metallici fissi.

Lavoro in quota: attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Nei lavori in quota il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di persona competente un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione della complessità del ponteggio scelto, con la valutazione

Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”,

SANZIONI

Nel caso di inadempienza delle citate disposizioni a carico del datore di lavoro e dirigente per tutte e tre le ipotesi suindicate è prevista dall’art. 159 comma 2 lettera b) la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o dell’ammenda da 1.000 a 4.800 euro.

ATTRIBUZIONI DEL PREPOSTO

Il preposto deve controllare la corretta condotta dei lavoratori ed esercitare un funzionale potere di iniziativa attraverso tali funzioni

SOVRINTENDERE ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA e GARANTIRE L’ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE.

Il preposto deve sorvegliare l’esecuzione delle operazioni di accesso, posizionamento e uscita del lavoratore ed essere disponibile per qualsiasi operazione ulteriore che riguardi il lavoro di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, compresa l’organizzazione e la direzione delle manovre di emergenza, previste in base alla valutazione dei rischi.

IL PREPOSTO DALLA SUA FUNZIONE PRINCIPALE.

Il preposto ha il compito di controllare costantemente i lavoratori e la corretta esecuzione delle operazioni di montaggio.

In caso di necessità deve essere in grado di intervenire, da solo o coordinando la collaborazione di altri operatori presenti, in aiuto del lavoratore in difficoltà e di effettuare le eventuali manovre di emergenza e allertamento del soccorso.

Le operazioni di supporto al lavoro, che non riguardano le tecniche di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio, non devono distrarre.

In caso di più di due operatori che lavorano sul ponteggio contemporaneamente, il numero dei preposti necessari ad assicurare efficacemente la sicurezza degli operatori, deve essere stabilito, in base alla valutazione dei rischi, in relazione alla dislocazione ed alla tipologia del ponteggio in allestimento.

Un altro importante compito assegnato al preposto per il montaggio e smontaggio dei ponteggi è quello relativo alla verifica dei ponteggi riportato nell’art. 137 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. secondo il quale:

“1. Il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti”

SANZIONI

Il preposto aziendale, nel caso che non adempia agli obblighi impostigli dal legislatore con l’art. 19 è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 56 consistenti nell’arresto fino a due mesi o nell’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione del comma 1, lettere a), c), e) ed f) dello stesso articolo e nell’arresto fino a un mese o nell’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione del comma 1, lettere b), d) e g) dell’articolo medesimo.

A carico di tali preposti inoltre nel D.Lgs. n. 81/2008 sono previste anche altre sanzioni nel caso di inadempimenti relativi ad alcuni obblighi di protezione contro alcune sostanze pericolose quali agenti chimici, cancerogeni, mutageni e amianto (art. 263) e agenti biologici (art. 283).

FORMAZIONE

La formazione per preposti ed addetti è prevista dal D.Lgs. 81/08 ed ha carattere teorico-pratico e deve riguardare:

  1. a) la comprensione del piano di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio;
  2. b) la sicurezza durante le operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione del ponteggio con riferimento alla legislazione vigente;
  3. c) le misure di prevenzione dei rischi di caduta di persone o di oggetti;
  4. d) le misure di sicurezza in caso di cambiamento delle condizioni meteorologiche pregiudizievoli alla sicurezza del ponteggio;
  5. e) le condizioni di carico ammissibile;
  6. f) qualsiasi altro rischio che le suddette operazioni di montaggio, smontaggio o trasformazione possono comportare.

Una specifica ed adeguata formazione, infine, viene richiesta, con l’art. 97 comma 3 bis inserito nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 relativo ai cantieri temporanei o mobili, ai preposti delle imprese affidatarie in relazione ai lavori affidati in appalto e subappalto.

I soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità dei corsi sono riportati nell’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08

INDIVIDUAZIONE DELLA SQUADRA

Il montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti da una squadra (quindi un gruppo di lavoratori) di addetti al montaggio uso e smontaggio, sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.

Non può essere generalizzata la composizione della squadra di lavoro addetta al montaggio, trasformazione o smontaggio del ponteggio, poiché essa varia e dovrà variare in funzione: del tipo di ponteggio, della sua complessità, del livello o piano di lavoro nonché delle difficoltà oggettive per gli interventi di emergenza.

 

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