Il DPR 151/11 ha introdotto gli asili con oltre 30 persone presenti (attività N.67) nell’elenco delle attività per le quali è obbligatoria la presentazione della SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco (CAT.B) – vedi elenco attività soggette.
E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale (n.174 del 29-7-2014) il Decreto 16 luglio 2014 contenente la regola tecnica di prevenzione incendi che regola la progettazione, costruzione ed esercizio degli Asili nido (>30 persone presenti), nonché ristrutturazione e modifiche degli Asili nido esistenti (>30 persone presenti), il quale è entrato in vigore il 28 agosto 2014.
Anche gli Asili nido (<30 persone presenti) dovranno rispettare le disposizioni di una parte del Decreto, seppur non sia loro richiesta la presentazione della SCIA antincendio ai Vigili del Fuoco.
Il Decreto si pone l’obiettivo della salvaguardia delle persone e della tutela dei beni contro il rischio di incendio intervenendo sia a livello preventivo, minimizzando le cause di incendio, sia in caso di incendio limitandone la propagazione e al contempo garantendo la stabilità delle strutture, assicurando così la possibilità agli occupanti di lasciare i locali e garantendo la possibilità alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
Si evidenzia la definizione di “persone” ai fini dell’individuazione dell’attività di cui al Decreto:
“PERSONE PRESENTI: numero di persone complessivamente
presenti che si ottiene sommando al personale in servizio
nell’attivita’ il numero di bambini e/o neonati.”
Scadenze per il rispetto degli adempimenti:
La struttura della regola tecnica è la seguente:
• Titolo I – Disposizioni comuni per tutti gli asili nido
• Titolo II – Asili nido di nuova realizzazione con più di 30 persone presenti
• Titolo III – Asili nido esistenti con più di trenta persone presenti
• Titolo IV – Asili nido con meno di trenta persone presenti