PRO LOCO: IL LAVORO DEI VOLONTARI E LA SICUREZZA

Tutele genitoriali per maternità e paternità: D.Lgs. 80/2015
21 Luglio 2015
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il recepimento italiano della Seveso III
5 Agosto 2015

Ci sono migliaia di Pro Loco sul territorio italiano le quali si occupano di promozione del territorio con particolare riferimento ai prodotti alimentari tipici. Tali pro loco  organizzano, indicativamente, tre manifestazioni all’anno e che la realizzazione di questi eventi comporta il coinvolgimento diretto di un grande numero di persone – spesso in gran parte volontari, ma anche lavoratori dipendenti.

A questo proposito si ricorda che le attività delle Pro Loco rientrano, come scopi sociali, nella Legge 7 dicembre 2000, n. 383 “Disciplina delle associazioni di promozione sociale” che all’art. 2, comma 1, recita: ‘Sono considerate associazioni di promozione sociale le associazioni riconosciute e non riconosciute, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti o federazioni costituiti al fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati’.

E dal raffronto di vari disposti, riportati nel documento, si evince che le Pro Loco, nell’ambito del D.Lgs. 81/08, “sono considerate associazioni di promozione sociale composte da volontari (non possono quindi essere confuse e/o commiste con le organizzazioni di volontariato definite dalla legge 11 agosto 1991 n. 266)”.

Questa premessa è necessaria per inquadrare le attività e impegni organizzativi delle Pro Loco, attività che si articolano nelle varie fasi per la preparazione, montaggio, smontaggio e trasporto delle strutture per sagre e feste di ricorrenza; nella preparazione e somministrazione di alimenti e bevande; nella gestione delle iniziative teatrali, cinematografiche, musicali ed ancora nella gestione delle iniziative turistico – culturali, sportive, attivate comunque e sempre dal lavoro volontario degli associati. Un lavoro che può comportare rischi di infortunio durante la gestione di tali eventi.

Le definizioni di lavoratore contenute nell’articolo 2 del D.Lgs. 81/08 comprendono anche il mondo del volontariato. Nel testo originario del D.Lgs. 81/08 era esplicitamente espressa una equiparazione alla figura di lavoratore del “volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266” nonché del “volontario che effettua il servizio civile”. Equiparazione che ancora oggi opera per “i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile”.

Successivamente la volontà del legislatore è cambiata e con il D.Lgs. 106/09 si è voluta distinguere la posizione dei volontari, di cui alla legge 266/91, e dei volontari che effettuano il servizio civile, assoggettandoli agli oneri dell’art. 21, ed al contempo riducendo gli obblighi del datore di lavoro, nei loro confronti, a quanto indicato nel comma 12 bis dell’art. 3 del D.Lgs. 81/08.

In ogni caso occorre considerare in concreto le modalità di esercizio dell’attività del volontario.

1) Pro Loco e Circoli che si avvalgono del lavoro volontario dei soli associati. Il Presidente della Pro Loco non è di norma da considerarsi datore di lavoro ai sensi dell’art 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, e gli associati, anche quando svolgono lavori nei casi di iniziative indicate statutariamente, non sono da considerarsi lavoratori, ma sono comunque soggetti agli obblighi tipici dei lavoratori autonomi (art.21). In ogni caso, il ruolo del Presidente della Pro Loco, comporta l’obbligo di:

  • analizzare i rischi che i volontari associati incontrano, durante le fasi dei lavori che questi svolgono;
  • mettere a disposizione macchine e attrezzature conformi alle norme;
  • fornire i dispositivi di protezione individuale adeguati al lavoro da svolgere in conformità agli accordi tra i volontari e le associazioni;
  • informare, formare e addestrare sui rischi e sulla loro prevenzione;
  • disporre una vigilanza perché il lavoro si svolga prevenendo ogni eventuale rischio di infortunio.
  • Sono queste disposti e buone pratiche, applicabili a tutte le tipologie di associazioni di volontari, che la giurisprudenza, in diverse occasioni ha avuto modo di chiarire.

2) Pro Loco che si avvalgono del lavoro di volontari del servizio civile; il volontario del servizio civile deve quindi attenersi all’articolo 21 del D.Lgs. 81/08 modificato e integrato, che per questa figura prevede debba usare macchine e attrezzature conformi alle regole della sicurezza sul lavoro e indossare tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) che si rendessero necessari durante i lavori svolti per le rispettive Pro Loco. I giovani del servizio civile, attivi presso le Pro Loco, avranno facoltà di sottoporsi a sorveglianza sanitaria relativamente alla tipologia dei lavori che svolgono; gli stessi avranno facoltà di frequentare corsi di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

3) Pro Loco e Comitati che si avvalgono anche di lavoratori dipendenti e/o equiparati.

Fermo restando quanto descritto ai precedenti punti 1) e 2), più complesso è il caso delle Pro Loco e loro Comitati provinciali e regionali che si avvalgono di uno o più lavoratori (dipendenti) o figure a questi equiparati (lavoratori a progetto, stagisti, volontari che percepiscono compensi oltre il rimborso spese).

In questi casi il D.Lgs. 81/08 e le relative modifiche ed integrazioni sono da applicarsi integralmente.

 

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