Ancora una volta, di anno in anno, assistiamo alla ennesima proroga del SISTRI (sistema di tracciabilità dei rifiuti) istituito ormai nel lontano 2009 mediante il Decreto ministeriale del 17 dicembre e mai adottato nella sua completezza.
Come ormai siamo abituati è il decreto Milleproroghe 2016, come il predecessore decreto milleproroghe 2015, a decretare lo slittamento di un ulteriore anno del sistema informatico.
L’ulteriore proroga è legata all’ancora incompleta procedura di affidamento al nuovo concessionario/gestore del sistema di tracciabilità dei rifiuti.
In concreto, viene esteso a tutto il 2016 il periodo transitorio del “doppio binario” durante il quale continuano ad applicarsi i tradizionali adempimenti e obblighi “cartacei” della tracciabilità dei rifiuti (formulari, registri e MUD), nel testo del Codice Ambiente previgente alle modifiche introdotte dalla riforma del 2010, nonchè le relative sanzioni.
Le sanzioni relative al SISTRI diverranno applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, eccetto la mancata iscrizione o il mancato versamento del contributo annuale SISTRI, divenute operative a partire dal 1° aprile 2015.
Pertanto, gli operatori obbligati al SISTRI – così come quelli che hanno voluto aderirvi in via volontaria – dovranno rispettare sino al 31 dicembre 2016 sia i nuovi obblighi “informatici” di tracciamento sia quelli “vecchi” di tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto, dei registri di carico/scarico e del Mud, rimanendo soggetti durante tale periodo “a doppio regime” alle sanzioni previste per il mancato rispetto degli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006).
La nuova proroga del SISTRI segue da vicino l’approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare nel 2016, per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2015: il DPCM 21 dicembre 2015 (GU n. 300 del 28/12/2015), di fatto, approva espressamente il “vecchio” modello allegato al DPCM del 17 dicembre 2014, confermandone integralmente i contenuti.