SMALTIMENTO DEI PRODOTTI PIROTECNICI

PROSSIMA SCADENZA CORSI 11/01/2017
21 Giugno 2016
VEGANI A LAVORO: QUANDO DIRITTI E RISPETTO SI CONFONDONO
23 Giugno 2016

Lo scorso 14 giugno è entrato in vigore il regolamento numero 101 del 12/05/2016 emanato dal Ministero dell’Ambiente a proposito dei prodotti pirotecnici e della loro modalità di raccolta, smaltimento e della distruzione dei prodotti esplodenti, compresi quelli scaduti, e dei rifiuti prodotti dall’accensione di pirotecnici di qualsiasi specie, ivi compresi quelli per le esigenze di soccorso.
Il regolamento disciplina tali attività nel rispetto ambientale, della salute e dell’incolumità pubblica e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
All’interno del presente regolamento vengono individuati i prodotti pirotecnici interessati ad esclusione di:
– articoli pirotecnici destinati ad esser utilizzati dalle forze armate, dalle forze di polizia e dai vigili del fuoco;
– articoli destinati all’industria aeronautica e spaziale;
– munizioni;
– esplosivi che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 02/01/1997 n.7;
– capsule a percussione utilizzate nei giocattoli.

Obblighi dei soggetti coinvolti
Gli utilizzatori sono tenuti a restituire al distributore autorizzato gli articoli pirotecnici scaduti, in disuso o comunque non più suscettibili di uso e dovranno depositarli in appositi contenitori localizzati presso il distributore autorizzato. Il distributore raccoglie gratuitamente quelli inutilizzati, scaduti o non più suscettibili da ulteriore uso e ne deve assicurare il deposito presso il proprio punto vendita. Inoltre, è tenuto ad esporre informativa inerente il ritiro gratuito di tale prodotti. Il fabbricante e/o importatore degli articoli pirotecnici, dovrà assicurare, a sua cura e spese, il trasporto fino agli impianti di smaltimento presenti sul territorio nazionale.

Deposito preliminare
Il deposito preliminare presso i distributori deve avvenire in contenitori atti a conservarne l’integrità fisica, anche durante le fasi del susseguente trasporto presso gli impianti di smaltimento autorizzati. Gli articoli scaduti vanno conservati in contenitori separati e dovranno esser contrassegnati.
Il deposito preliminare non deve creare rischi per l’acqua, l’aria, il suolo, la fauna e la flora e non deve andare a danneggiare il paesaggio e i beni paesaggistici di cui al Codice dei beni culturali e del paesaggio.
Il deposito preliminare allestito dal distributore deve essere conforme alle disposizioni del D.Min.Int. del 09/08/2011 ed avere le seguenti caratteristiche:
a) non deve essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;
b) essere pavimentato e coperto, protetto dall’azione di agenti atmosferici quali acque meteoriche e vento;
c) essere allestito in modo tale da separare gli articoli ritirati da quelli scaduti;
d) essere allestito in modo da garantire l’integrità dei prodotti collocati al suo interno e la non-fuoriuscita di sostanze pericolose.

Prelievo e smaltimento
Il prelievo dei rifiuti pirotecnici dal deposito preliminare e il trasporto verso gli impianti di smaltimento deve essere effettuato ogni tre mesi o, in alternativa, quando il quantitativo raggiunge i 10 kg. In ogni caso la durata dello stoccaggio in deposito non può superare un anno. Le operazioni di prelievo da parte di personale autorizzato devono essere registrate e documentate da parte del distributore.
Lo smaltimento dei prodotti pirotecnici deve avvenire mediante termodistruzione in impianti specificatamente autorizzati ai sensi dell’art.6, comma 13 del presente regolamento o secondo quanto disposto dall’art.208 del Codice Ambiente.

Si precisa che per i residui inerti generati dall’accensione di fuochi di artificio all’interno di nuclei domestici o quelli giacenti su strade ed aree pubbliche o private ma comunque soggette ad uso pubblico, inclusi i litorali costieri si applica la disciplina dei rifiuti urbani del Codice Ambiente (D.Lgs. 152/2006 – parte I).

Vuoi restare sempre aggiornato?

_______

Ricevi gli ultimi articoli nella tua casella di posta.