L’art. 41, comma 1, lettera a del D.Lgs. 81/08, stabilisce quando debba essere attivata la sorveglianza sanitaria e quindi quali sono i rischi da indicare nella cartelle sanitarie e di rischio e nel giudizio di idoneità alla mansione specifica.
“La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla normativa vigente e dalle indicazioni fornite dalla Commissione Consultiva di cui all’art.6″.
La Commissione Consultiva non ha ancora emanato alcuna indicazione sulla necessarietà della sorveglianza sanitaria in casi non previsti dalla normativa pertanto, allo stato attuale, siamo obbligati ad attivarla solo in alcuni casi.
Quando è prevista la sorveglianza sanitaria?
Oltre a quelli previsti da altre normative non abrogate o successive al D.Lgs.81/08 quali :
Sono a parte i controlli alcolimetrici, nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione 16 marzo 2006, a cura del medico competente, per escludere l’assunzione di alcol durante l’orario di lavoro (ma ciò non implica la sorveglianza sanitaria)
Possono esistere poi norme regionali particolari. Cito ad es. i criteri psico-fisici per l’utilizzo di scale portatili in cantieri temporanei e mobili (Decreto Direzione Generale Salute n. 1819 del 05/03/2014)
Quando non è prevista la sorveglianza sanitaria?
Pertanto ad es. il “lavoro in quota” non può giustificare una sorveglianza sanitaria obbligatoria, può giustificare i controlli alcolimetrici ma non comporta un giudizio di idoneità alla mansione.
E’ un rischio di tipo infortunistico per il quale il legislatore non ha previsto l’obbligo dell’idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente.
Così pure le “posture incongrue” non possono essere oggetto di sorveglianza sanitaria obbligatoria in quanto si tratta di un fattore di rischio per il quale la nostra normativa non prevede tale obbligo.
In tutti altri casi non è possibile effettuare la sorveglianza sanitaria, istituire la cartella sanitaria e di rischio, rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione.
Non solo non è prevista in questi casi ma, allo stato attuale, sarebbe un abuso e una violazione dello statuto dei lavoratori.
E’ vero che l’art. 28, comma 1 prevede che il datore di lavoro valuti tutti i rischi per la sicurezza e per la salute tuttavia ciò non significa che la sorveglianza sanitaria possa poi essere estesa a tutti i rischi in quanto il citato art. 41 specifica poi i casi previsti.
E’ possibile invece impostare un protocollo sanitario mirato a questi rischi “non normati” sulla base di quanto previsto dall’art. 25, comma 1, lettera a: “il medico competente…..collabora alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale”. L’adesione a questi programmi non può che essere su base volontaria e non può comportare il rilascio del giudizio di idoneità.
Il problema sorge quando il medico competente riscontra problematiche di salute che in qualche modo possano controindicare in parte o in assoluto la mansione svolta.
In questo caso, non potendo rilasciare il giudizio di idoneità alla mansione specifica, l’unica strada percorribile è quella di seguire quanto previsto dall’art. 5 della Legge 300/70 in cui si prevede che il datore di lavoro può richiedere una visita di idoneità presso un istituto pubblico e quindi il lavoratore sarà avviato all’apposita commissione valutativa.
Per far ciò tuttavia il medico competente deve ricevere il consenso del lavoratore di informare, in modo generico, il datore di lavoro su possibili controindicazioni alla mansioni derivate dallo stato di salute. Se il lavoratore non fosse d’accordo tuttavia, il medico competente non potrebbe avviare questa pratica in quanto violerebbe il segreto professionale.
Attenzione quindi: sottoporre un lavoratore a sorveglianza sanitaria potrebbe configurare un reato di violazione dell’art. 5 della Legge 300/70 e dell’art. 32 della Costituzione Italiana che prevede che “Nessun trattamento sanitario obbligatorio può essere stabilito se non per legge”.
Per concludere
Il medico competente o il datore di lavoro, non possono, arbitrariamente sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria se non nei casi strettamente previsti dalla normativa.
“FONTE: Punto Sicuro”