Sono già passati diversi mesi dall’entrata in vigore della Legge 161/2014 ma ancora molte attività di somministrazione alimenti non osservano l’obbligo di fornire ai consumatori olio di oliva vergine in contenitori con tappo anti rabbocco e con etichetta originale.
L’abitudine di rabboccare le bottiglie di extra vergine con oli diversi rispetto a quello indicato in etichetta ha aumentato il rischio di rabbocco con miscele di oli di semi a discapito degli eventuali clienti allergici o intolleranti.
Il divieto è stato introdotto il 25 Novembre 2014 con la Legge 161/2014 di cui l’articolo 18 comma 1 lettera c) recita:
“Gli oli di oliva vergini proposti in confezioni nei pubblici esercizi, fatti salvi gli usi di cucina e di preparazione dei pasti, devono essere presentati in contenitori etichettati conformemente alla normativa vigente, forniti di idoneo dispositivo di chiusura in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata e provvisti di un sistema di protezione che non ne permetta il riutilizzo dopo l’esaurimento del contenuto originale indicato nell’etichetta”.
Dall’articolo di legge sopra riportato si comprende che sulle tavole di ristoranti, bar e pizzerie l’olio vergine di oliva (intendendo quindi l’olio extravergine d’oliva e l’olio vergine d’oliva e non l’olio di oliva) deve essere servito solo in bottiglie dotate di tappo anti riempimento e dotate di etichetta, in modo da evitare allungamenti o riempimenti con prodotti di qualità inferiore. Questa misura ha voluto garantire verso il consumatore la “trasparenza” dell’olio che consuma e quindi la conferma di ciò che legge in etichetta, mentre per i produttori di olio la diminuzione del rischio di trovare confezioni del loro olio rabboccate con olio di altra provenienza e casomai anche di qualità scadente.
Tuttavia gli avventori degli esercizi di ristorazione si ritrovano ancora a servirsi con oliere anonime o bottiglie senza etichetta, molto probabilmente perché il responsabile dell’attività non sa o non ricorda che può incorrere in una sanzione molto salata che va da 1.000 a 8.000 €, con confisca del prodotto.
Ricordiamo che la legge non ha previsto tempi di adeguamento, neppure per le scorte in magazzino.
La Legge 161/2014 ha apportato inoltre altre modifiche riguardanti l’indicazione di origine degli oli, le pratiche commerciali ingannevoli e i termini di conservazione.
Art. 1. Modalità per l’indicazione di origine
L’indicazione dell’origine degli oli di oliva vergini deve figurare in modo facilmente visibile e chiaramente leggibile nel campo visivo anteriore del recipiente, in modo da essere distinguibile dalle altre indicazioni e dagli altri segni grafici. L’indicazione dell’origine dovrà, inoltre, rispettare alcuni parametri di tipo grafico come la grandezza del carattere e il contrasto con lo sfondo.