RAEE: QUANDO LA LEGISLAZIONE AIUTA?

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E’ importante sottolineare che nel 2016 è stato registrato un aumento della raccolta dei rifiuti elettrici ed elettronici, con una previsione di crescita del 70% rispetto al 2015. Questo risultato è buono ma ovviamente non sufficiente. In realtà, in Europa il riciclo dei RAEE sta fallendo: solo un terzo dei RAEE in Europa viene correttamente riciclato, mentre un gran numero di cellulari, computer e televisori prende la strada dello scambio o dello smaltimento illegale.

Tutto ciò denota da un lato un mancato controllo da parte delle forze dell’ordine circa il trasporto di rifiuti, dall’altra una cattiva informazione al pubblico su come smaltire correttamente i RAEE senza danneggiare l’ambiente. Però, come sappiamo, i RAEE possono essere di origine domestica e professionale: i RAEE domestici dovrebbero viaggiare dalla sede dell’utente domestico al centro di raccolta comunale, fino all’impianto di trattamento. Il più delle volte quest’ultima tratta è seguita da uno dei consorzi obbligatori ai quali i produttori di AEE aderiscono. I RAEE professionali sono generati all’interno di aziende, unità amministrative e simili. Nonostante il D.Lgs. 49/2014 assimili le AEE dual use a AEE domestiche, spesso i RAEE generati da contesti al di fuori di quelli domestici sono gestiti come rifiuti speciali. Normalmente, i RAEE professionali sono presi in carico da parte di un operatore professionale autorizzato e conferiti presso un impianto di trattamento autorizzato. In questo caso i rifiuti sono tracciati grazie all’ausilio dei formulari di identificazione rifiuti. Accade però sempre più spesso che questa strada virtuosa non venga seguita e aumentino i problemi legati al riciclaggio dei RAEE.

L’Italia è dotata di strumenti normativi che molto spesso vengono emanati ma poi lasciati a metà e quindi in balia delle onde. Per quanto riguarda i RAEE, il DM 65 del 8 Marzo 2010, che in parte è stato modificato dal D.lgs 49/2014, ha di fatto assimilato i distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche a dei gestori dei rifiuti i quali seppur in maniera semplificata devono essere iscritti in categoria 3-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, devono autorizzare i propri mezzi per il trasporto dei RAEE, devono essere dotati di luoghi idonei allo stoccaggio dei RAEE e devono essere in grado di compilare una documentazione che quanto più confusionaria non poteva essere. A tutto ciò occorre aggiungere i costi legati a questa gestione poiché l’iscrizione all’Albo non è gratuita e deve essere rinnovata ogni anno. Anche se i costi sono di fatto ridotti essi incidono ad ogni modo su ogni distributore coinvolto dalla gestione dell’Uno contro Uno.

Recentemente, il legislatore ha affiancato all’Uno contro Uno (obbligo per i centri di vendita di ritirare gratuitamente il rifiuto RAEE consegnato dal cliente al momento dell’acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica o elettronica equivalente (cioè avente le stesse funzioni)), il cosiddetto Uno contro Zero. In quest’ultimo caso, gli utenti possono consegnare presso i distributori di AEE i propri RAEE di piccolissime dimensioni (dimensione esterna non superiore ai 25 cm), senza l’obbligo di acquistare un nuova apparecchiature. Però l’Uno contro Zero è obbligatorio per i distributori che hanno superficie di vendita superiore ai 400 mq, mentre per tutti gli altri è facoltativo.

Probabilmente sarebbe stato più semplice ridurre la questione dei RAEE ai minimi termini introducendo ad esempio una sola modalità di gestione dei RAEE per i distributori sulla falsa riga dell’Uno contro Zero che permettesse ai possessori di RAEE domestici di conferire presso i distributori i propri RAEE in ragione di uno contro zero con l’eccezione dei RAEE più voluminosi (quali televisori, frigoriferi ecc.) che ovviamente possono rappresentare un costo ed un disagio per il piccolo distributore. Di fianco a questa modalità di conferimento, avrebbe dovuto essere eliminata la necessità di iscrizione all’albo gestori ambientali, e si sarebbe dovuto obbligare il centro di coordinamento RAEE a ritirare gratuitamente, da tutti i distributori che ne avessero fatto richiesta, i RAEE raccolti. Purtroppo invece si ha ora in vigore sia l’Uno contro Uno con tutti gli obblighi derivanti che l’Uno contro Zero che è di fatto una modalità di gestione RAEE lasciata a metà poiché la norma non spiega come i RAEE debbano essere trasportati presso i centri di raccolta o presso gli impianti di trattamento.

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