REGOLAMENTO CE 1169/2011: Circolare esplicativa del Ministero della Salute

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Lo scorso 13 Dicembre 2014 è diventato attuativo il regolamento  1169/2011 riguardante l’etichettatura degli alimenti e le informazioni da fornire sugli alimenti ai consumatori.

In particolare ha creato  scompiglio per tutti gli operatori del settore alimentare, il punto 8 del presente regolamento.. “Gli allergeni dovranno essere comunicati ai consumatori quando sono presenti in alimenti che non sono preconfezionati ma sono venduti comunque al dettaglio o attraverso somministrazione”..

Ma non andava a specificare come andavano fornite le predette informazioni.

Finalmente il Ministero della Salute in una circolare esplicativa ha fornito le seguenti precisazioni, specificando che l’obbligo di comunicazione sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:

  1. L’operatore del settore alimentare si limiti ad indicare per iscritto, in maniera chiara ed in luogo ben visibile, una dicitura del tipo: “le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio”.
  2. L’operatore del settore alimentare riporti, per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, una dicitura del tipo: “per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l’apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio”.

La scelta circa le modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, per  esempio predisponendo una tabella che riporti che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che contestualmente individui le preparazioni che lo contengono.

 

Di seguito il link della Circolare del Ministero della Salute:

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=51266&parte=1%20&serie

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