Lo scorso 13 Dicembre 2014 è diventato attuativo il regolamento 1169/2011 riguardante l’etichettatura degli alimenti e le informazioni da fornire sugli alimenti ai consumatori.
In particolare ha creato scompiglio per tutti gli operatori del settore alimentare, il punto 8 del presente regolamento.. “Gli allergeni dovranno essere comunicati ai consumatori quando sono presenti in alimenti che non sono preconfezionati ma sono venduti comunque al dettaglio o attraverso somministrazione”..
Ma non andava a specificare come andavano fornite le predette informazioni.
Finalmente il Ministero della Salute in una circolare esplicativa ha fornito le seguenti precisazioni, specificando che l’obbligo di comunicazione sarà considerato assolto anche nei seguenti casi:
La scelta circa le modalità da utilizzare per render edotto il consumatore finale è rimessa alla discrezionalità dell’operatore, per esempio predisponendo una tabella che riporti che riporti le 14 categorie di allergeni previste dal Regolamento e che contestualmente individui le preparazioni che lo contengono.
Di seguito il link della Circolare del Ministero della Salute:
http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=0&codLeg=51266&parte=1%20&serie