La tutela della salute di un lavoratore parte dalla salubrità dell’ambiente di lavoro. Il datore di lavoro deve tenere in considerazione questo aspetto sin dalla prima fase di insediamento dell’attività produttiva e successivamente nella sua gestione.
I requisiti igienico sanitari di un ambiente di lavoro sono disposti dal Titolo II e Allegato IV del Decreto Legislativo n.81 del 9 aprile 2008. Inoltre in ogni Regione è in vigore un Regolamento sul tema. Per la Toscana è in vigore il Decreto n. 007225 del 18/12/2002.
I requisiti del D.Lgs.81/08 in sintesi sono:
devono essere adeguati alla natura dell’attività, tipologia di impiego e condizioni ambientali. Per i solai e i soppalchi deve essere chiaramente indicato a parete il massimo carico ammissibile espresso in kg/mq;
per lavori di manutenzione o di ispezione deve essere garantito un accesso, transito e permanenza sicuri;
i locali devono essere mantenuti puliti prediligendo le pulizie fuori dell’orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento di polvere (in tempi di coronavirus, l’intensificarsi delle operazioni di pulizia e sanificazione non rende sempre possibile l’esecuzione a locali vuoti; per maggiori informazioni, leggi “Coronavirus: pulizia o sanificazione? Scopriamo le differenze“);
non possono essere tenuti nelle adiacenze dei locali stoccaggi di rifiuti con emanazioni insalubri a meno che non si provveda ad adottare mezzi efficaci per evitare molestie e danni;
i requisiti si riferiscono ad ambienti occupati da più di 5 lavoratori e che, comunque, eseguono lavorazioni per le quali è prevista sorveglianza sanitaria. Altezza non inferiore a 3 metri; cubatura di 10 mc/lavoratore; superficie 2 mq/lavoratore. I valori sono da intendersi al lordo di ingombri in genere. Per l’altezza si fa riferimento all’altezza media da pavimento. Si può andare in deroga purché si preveda un sistema di ventilazione forzata. Per gli uffici e gli spazi commerciali si applicano le disposizioni del Regolamento edilizio comunale. Per questi requisiti, vedi anche gli indirizzi tecnici di igiene edilizia dei locali e degli ambienti di lavoro (Regione Toscana);
adeguata difesa da agenti atmosferici, isolamento termico e acustico, tenuto conto dell’attività svolta dai lavoratori. Le pavimentazioni devono essere asciutte e difese contro l’umidità. Le superfici devono essere realizzate con materiali facilmente lavabili. I pavimenti devono essere fissi, antisdrucciolevoli, privi di pretuberanze, cavità e piani inclinati pericolosi. In caso di pavimentazione bagnata per esigenze lavorative devono essere previsti graticolati qualora i lavoratori non indossino calzature impermeabili. Le pareti devono essere tinteggiate possibilmente di colore chiaro. Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione, devono essere chiaramente segnalate e costituite da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitate, in modo tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora esse vadano in frantumi;
devono poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta sicurezza. Quando sono aperti essi devono essere posizionati in modo da non costituire un pericolo per i lavoratori. La loro pulizia dei avvenire in condizioni di sicurezza. Per questi requisiti, vedi anche gli indirizzi tecnici di igiene edilizia dei locali e degli ambienti di lavoro (Regione Toscana);
devono essere situate e calcolate in modo tale che i pedoni o i veicoli possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza. Devono essere dimensionate sulla base degli affollamenti e degli eventuali mezzi in transito. In caso di uso promiscuo deve essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente. Il tracciato delle vie di circolazione deve essere evidenziato. Nelle zone in cui è presente pericolo di caduta di oggetti o persone dall’alto, deve essere interdetto il transito dei pedoni. Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono direttamente ed immediatamente in una via di transito dei mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad evitare investimenti.
devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro. l numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti luoghi (leggi anche “Le uscite di emergenza“). E’ richiesta l’apertura delle porte delle uscite di emergenza in direzione dell’esodo e facile e immediata da parte di qualsiasi persona. L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, quando sono presenti lavoratori in azienda (leggi anche “Il maniglione antipanico“). Le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli verticalmente e quelle girevoli su asse centrale non si possono considerare come uscite di emergenza. Le vie e uscite di emergenza devono essere evidenziate con apposita segnaletica di sicurezza (leggi anche “Illuminazione di emergenza: come, dove e perché?“);
devono, per numero, dimensioni, posizione e materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. Fino a 25 lavoratori in uno stesso ambiente è consentita una porta di larghezza pari a 80 cm. Con un affollamento dell’ambiente compreso tra 26 e 50 lavoratori deve essere presente un porta di larghezza pari a 120 cm ed apribile in direzione dell’esodo. Con un affollamento dell’ambiente compreso tra 51 e 100 lavoratori devono essere presenti una porta avente larghezza minima di 120 cm e una porta avente larghezza minima di 80 cm, che si aprano entrambe nel verso dell’esodo. Per affollamenti maggiori a 100 lavoratori i requisiti minimi sono una porta avente larghezza minima di 120 cm e una porta avente larghezza minima di 80 cm, oltre almeno una porta che si apra nel verso dell’esodo avente larghezza minima di m 1,20 per ogni 50 lavoratori normalmente ivi occupati o frazione compresa tra 10 e 50, calcolati limitatamente all’eccedenza rispetto a 100. Se sono presenti portoni carrabili devono essere previste porte pedonali nelle immediate vicinanze;
devono essere costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Devono essere provviste di parapetti sui lati aperti. Se le scale sono delimitate da due pareti deve essere previsto almeno un corrimano. Le scale a pioli di altezza superiore a m 5, fissate su pareti o incastellature verticali o aventi una inclinazione superiore a 75 gradi, devono essere provviste, a partire da m 2,50 dal pavimento o dai ripiani, di una solida gabbia metallica di protezione avente maglie o aperture di ampiezza tale da impedire la caduta accidentale della persona verso l’esterno. La distanza tra scala e gabbia non può essere superiore a 60cm. La distanza tra pioli e parete deve essere almeno 15 cm;
devono essere idoneamente difesi contro la caduta o l’investimento di materiali in dipendenza dell’attività lavorativa. La circolazione dei pedoni e dei veicoli deve avvenire in modo sicuro. Deve essere prevista una adeguata illuminazione artificiale quando la luce del giorno non è sufficiente. La struttura dei posti di lavoro deve proteggere per quanto possibile i lavoratori dagli agenti atmosferici, in modo che i lavoratori non siano esposti ad agenti nocivi e rumore, evitando il rischio di scivolamento e caduta;
l’aria salubre deve essere garantita preferibilmente con aperture naturali in relazione al tipo di attività svolta dai lavoratori e, ove ciò non fosse possibile, con ventilazione artificiale. In quest’ultimo caso l’impianto deve essere sempre funzionante e devono essere evitate correnti d’aria sui lavoratori. Gli impianti devono essere sottoposti a controlli, sorveglianza, manutenzione e pulizia per garantirne la salubrità. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori (leggi anche “Microclima: valutazione dei rischi“). Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l’ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione (leggi anche “Microclima e sindrome da edificio malato“);
i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale a meno di specifiche esigenze lavorative. In ogni caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale. Deve essere prevista una illuminazione di sicurezza. Devono esistere mezzi di illuminazione sussidiaria da impiegare in caso di necessità (leggi anche “Illuminazione di emergenza: come, dove e perché?“). Per questi requisiti, vedi anche gli indirizzi tecnici di igiene edilizia dei locali e degli ambienti di lavoro (Regione Toscana);
i locali di riposo devono essere previsti quando le condizioni di sicurezza dei lavoratori lo richiedono. Sono esclusi i lavoratori di uffici e luoghi di lavoro analoghi che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa;
i refettori devono essere previsti per i lavori all’aperto, le aziende nelle quali più di 30 dipendenti rimangono nell’azienda durante gli intervalli di lavoro, per la refezione, devono avere uno o più ambienti destinati ad uso di refettorio, muniti di sedili e di tavoli. I refettori devono essere ben illuminati, aerati e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento non deve essere polveroso e le pareti devono essere intonacate ed imbiancate. Ai lavoratori esposti a materie insudicianti, sostanze polverose o nocive e nei casi in cui l’organo di vigilanza ritiene opportuno prescriverlo, in relazione alla natura della lavorazione, è vietato di consumare i pasti nei locali di lavoro ed anche di rimanervi durante il tempo destinato alla refezione. Deve essere dato il mezzo di conservare in adatti posti fissi le loro vivande, di riscaldarle e di lavare i relativi recipienti. E’ vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell’interno dell’azienda. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate;
sono obbligatori quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali. Devono essere distinti fra i due sessi nelle Azienda con più di 5 lavoratori. Qualora i lavoratori svolgano attività insudicianti, polverose, con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose od incrostanti, nonché in quelle dove si usano sostanze venefiche, corrosive od infettanti o comunque pericolose, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono essere separati da quelli per gli indumenti privati;
nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile quanto per lavarsi;
devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono. Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e donne o un’utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. I locali delle docce devono essere riscaldati nella stagione fredda ed avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi;
devono essere previsti in prossimità dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. Per uomini e donne devono essere previsti gabinetti separati; quando ciò sia impossibile a causa di vincoli urbanistici o architettonici e nelle aziende che occupano lavoratori di sesso diverso in numero non superiorea dieci, è ammessa un’utilizzazione separata degli stessi. Devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi.
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