RISCHIO CHIMICO, NON PRENDIAMOLO ALLA LEGGERA

DECRETO 151/2015 LE MODIFICHE APPORTATE DAL ALLE SANZIONI CONTENUTE NEL TESTO UNICO DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO.
27 Gennaio 2016
TACCHI A LAVORO: SI’ o NO?
29 Gennaio 2016

Il RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro è riconducibile all’insieme dei rischi per la Sicurezza e per la Salute, connessi con la presenza, nell’ambito dello svolgimento delle lavorazioni, di “AGENTI CHIMICI PERICOLOSI”
Per Agenti Chimici Pericolosi si intendono le sostanze ed i preparati che, in base alle loro caratteristiche chimiche, chimico-fisiche, e tossicologiche, sono classificati nelle categorie di pericolo di cui al D.Lgs. 52/97 e al D.Lgs. 285/98 e s.m., o che rientrano, comunque, nei criteri di classificazioni ivi previsti.

Rischi per la sicurezza (R. infortunistici) :
Incendio, esplosioni, contatto con sostanze aggressive e/o corrosive (ustioni chimiche, corrosione di materiali e degrado di impianti, ecc.)
Rischi per la salute (R. igienico-ambientale) :
Esposizioni a sostanze tossiche e/o nocive e, se assorbite, con potenziale compromissione dell’equilibrio biologico
(intossicazione o malattie professionale)

Molto spesso all’interno dei luoghi di lavoro vi è l’impiego di sostanze o preparati chimici, dei quali per abitudine all’uso si ignora o dimentica la reale pericolosità, esponendo quindi i lavoratori ad un rischio elevato. Tutti i preparati chimici pericolosi sono forniti di un documento chiamato “scheda tecnica di sicurezza”, in cui sono indicate tra l’altro anche le metodologie di impiego e i DPI da utilizzare, nonché le modalità di stoccaggio (vedi foto).

20160114_101350

Sfortunatamente per i lavoratori, queste schede non sono quasi mai a disposizione, e comunque non ci si può permettere di perdere tempo a leggere qualcosa che molto probabilmente è di difficile comprensione da parte del lavoratore, o che potrebbe implicare un rallentamento del ciclo produttivo a causa dell’impiego di procedure che limitino l’impiego pericoloso di una determinata miscela o sostanza.
A chiudere il cerchio, potremmo considerare il fatto che non vige l’obbligo di formazione dei datori di lavoro, se non per quelli che ricoprono il ruolo di RSPP interno, e quindi l’inconsapevolezza per non chiamarla “ignoranza” dei datori di lavoro, i quali ricordiamo, hanno l’obbligo di fornire i DPC e i DPI necessari, nonché prevedere di utilizzare sostanze meno pericolose per i lavoratori, fa sì che niente o quasi niente venga fatto per la tutela dei lavoratori.

Quindi, concludendo, la formazione dei lavoratori serve a ben poco se il datore di lavoro ignora quali siano i suoi obblighi nei loro confronti.

Vuoi restare sempre aggiornato?

_______

Ricevi gli ultimi articoli nella tua casella di posta.