RISCHIO CHIMICO, NOVITA’ 2016

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Il 29 marzo 2016 Entrerà in vigore il nuovo decreto legislativo n.39 del 15 febbraio 2016 che recepisce la direttiva europea 2014/27/UE del 26 febbraio 2014. Le modifiche al D.Lgs. 81/2008, le novità sui termini, i cartelli e le definizioni.

Il nuovo D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 concernente l’”Attuazione della direttiva europea 2014/27/UE sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele“, recepisce la Direttiva 2014/27/UE del 26 febbraio 2014 che “modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”. Provvedimento che entrerà in vigore il 29 marzo 2016.

La relazione illustrativa del decreto indica che il provvedimento nasce dalla necessità di adeguare l’ordinamento nazionale al contesto comunitario in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori dai rischi derivanti dall’esposizione agli agenti chimici sul luogo di lavoro.

Contesto evidentemente mutato a seguito dell’adozione del regolamento (CE) n.1272/2008 (Regolamento CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele. E ricordiamo che se il regolamento CLP è entrato in vigore il 20 gennaio 2009, i termini entro cui provvedere alla classificazione in conformità con le nuove norme erano il 1° dicembre 2010 per le sostanze chimiche e il 1° giugno 2015 per le miscele.

In ambito Europeo, a seguito dell’adozione del regolamento CLP, si è reso necessario allineare le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE e la direttiva 2004/37/CE – tutte contenenti riferimenti alla legislazione UE in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche – con le nuove disposizioni in materia. Il legislatore comunitario ha provveduto con l’emanazione di un’unica direttiva 2014/27/UE, senza modificare in alcun modo la portata o il livello di protezione previsti dalle direttive innanzi citate, si limita ad aggiornare le disposizioni nelle stesse contenute in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze.

Il D. Lgs. 15 febbraio 2016 n. 39 è il nuovo decreto di recepimento direttiva europea.

Cosa cambia in concreto nella nostra normativa con l’entrata in vigore del D.Lgs. 39/2016?

Vengono apportate modifiche ai seguenti testi normativi:

– D.L.gs 81/08 e s.m.i., recante Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

– D.L.gs 26 marzo 2001, n. 151, recante il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53;

– Legge 17 ottobre 1967, n. 977, recante disposizioni in materia di Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.

Prestiamo particolare attenzione sull’articolo 1 del decreto, dedicato alle “D.L.gs 81/08 e s.m.i.” che si compone di un unico comma e prevede, innanzitutto, la sostituzione di vari termini, ad esempio “preparati pericolosi” con “miscele pericolose” o “preparati chimici” con “miscele chimiche”, inoltre l’articolo presenta anche ulteriori modifiche…

Riportiamo un estratto del testo dell’articolo 1:

 Art. 1 – Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) agli articoli 20, 36, 37, 50, 222 e agli  allegati  XV,  XXIV, XXVI  le  parole:  «preparati  pericolosi»  sono   sostituite   dalle seguenti: «miscele pericolose», all’articolo 28 le parole: «preparati chimici» sono sostituite dalle  seguenti:  «miscele  chimiche»,  agli articoli 223, 236, comma  4,  lettera  f),  e  all’allegato  XLII  la parola:  «preparati»  è  sostituita  dalla  seguente:  «miscele»   e all’articolo 236, comma 4, lettere a) e  b),  le  parole:  «preparati cancerogeni o mutageni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «miscele cancerogene o mutagene»;

b) agli articoli 228 e 235 la parola: «preparato» è sostituita dalla seguente: «miscela» e all’allegato XXVI le parole: «preparato pericoloso» sono sostituite dalle seguenti: «miscela pericolosa»;

c) all’articolo 222, comma 1, lettera b), sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il numero 1) è sostituito dal seguente:

1) “agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell’ambito di tale regolamento”;

2) il numero 2) è soppresso;

3) il numero 3) è sostituito dal seguente:  “3) agenti chimici che, pur  non  essendo  classificabili  come pericolosi ai sensi del presente articolo,  lettera  b),  numero  1), comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei  lavoratori  a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati  o  presenti  sul  luogo  di  lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un  valore  limite di esposizione professionale di cui all’Allegato XXXVIII;”;

d) all’articolo 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal fornitore tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio;”;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Fermo restando quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 1907/2006 e n. 1272/2008, il fornitore di agenti chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa valutazione del rischio.”;

e) all’articolo 227 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a disposizione dal fornitore.”;

2) il comma 4, è sostituito dal seguente: “4. Il fornitore deve trasmettere ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1907/2006.”;

f) all’articolo 229 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 1 le parole “come molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici   per   il   ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al Regolamento (CE) n.  1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e successive modificazioni ed integrazioni, come    tossici    acuti, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il ciclo riproduttivo o con effetti sull’allattamento, tossici specifici per organo bersaglio, tossici in caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di categoria 2.”;

g)  all’articolo 234, comma 1, sono apportate le   seguenti modificazioni:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) agente cancerogeno:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

“b) agente mutageno: 1) una sostanza o miscela corrispondente ai criteri   di classificazione come agente mutageno di cellule   germinali   di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.”

(…)

Ricordiamo, inoltre, che il decreto va a modificare anche – le lettere h) e i) – l’allegato XXV (Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici, ad esempio è soppresso il cartello di avvertimento “Sostanze nocive o irritanti”) e l’allegato XXVI (Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e delle tubazioni), concludiamo questa breve presentazione del decreto sottolineando – art.1, comma 1, lettera g) – le modifiche nelle definizioni di agente cancerogeno e mutageno presenti nell’articolo 234 del D.Lgs. 81/2008.

Queste le nuove definizioni:

  1. a) agente cancerogeno:

1) una sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza cancerogena di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio;

2) una sostanza, miscela o procedimento menzionati all’allegato XLII del presente decreto, nonché sostanza o miscela liberate nel corso di un processo e menzionate nello stesso allegato;

  1. b) agente mutageno:
  2. una sostanza o miscela corrispondente ai criteri   di classificazione come agente mutageno di cellule   germinali   di categoria 1 A o 1 B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008.

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