L’RLS si fa in tre: aziendale, territoriale e di sito produttivo

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Il D.Lgs 81/2008 attribuisce al Rappresentante dei Lavoratori alla Sicurezza un’importanza fondamentale per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori in merito alle attività inerenti la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il Testo unico attribuisce, infatti, una triplice veste a questa importante figura aziendale; da qui nasce:

  • L’ RLS Aziendale;
  • L’ RLS Territoriale;
  • L’ RLS di Sito Produttivo.

Scopriamo quali sono le differenze e le caratteristiche che li accomunano.

 

 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI ALLA SICUREZZA (RLS) – art. 47

L’elezione del RLS è obbligatoria per tutte le aziende o unità produttive. Nelle aziende con più di 15 lavoratori l’RLS è eletto, o designato, nell’ambito delle rappresentanze sindacali o dai lavoratori al loro interno, in caso di assenza delle rappresentanze stesse.

Il numero degli RLS varia in base a numero dei dipendenti che costituiscono l’azienda:

In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è così stabilito:

  1. a) 1 rappresentante nelle aziende sino a 200 lavoratori;
  2. b) 3 rappresentanti nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori;
  3. c) 6 rappresentanti in tutte le altre aziende oltre i 1.000 lavoratori.

L’art. 50 del D.Lgs 81/08 stabilisce le attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza che sono quelle già previste dalla normativa precedente.

 

RLST (RAPPRESENTATI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA TERRITORIALI) – art. 48

“Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48” (Art. 47 comma 3).

L’RLST esercita le attribuzioni, pari a quelle del RLS aziendale, previste all’articolo 50, esclusivamente nelle aziende in cui non si è provveduto all’elezione del rappresentate interno.

 

RLS DI SITO PRODUTTIVO – art. 49

L’introduzione di questa nuova figura di Rappresentanza risponde a esigenze emerse in particolari situazioni.

L’art. 49 individua i contesti lavorativi in cui si può procedere all’individuazione del RLS di sito, e cioè:

  • I porti,
  • I centri intermodali di trasporto,
  • Gli impianti siderurgici,
  • I cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno,
  • I contesti produttivi con complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti, mediamente operanti nell’area, superiore a 500.

La contrattazione collettiva definisce le modalità di individuazione e le modalità secondo cui questa figura esercita le attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito produttivo in cui non vi siano Rappresentanti per la Sicurezza e realizza il coordinamento tra i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza del medesimo sito.

 

L’RLS ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza sul lavoro che riguarda anche i rischi specifici presenti nella realtà in cui esercita la propria rappresentanza (art. 37 comma 10).

La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali. E’ previsto l’obbligo di aggiornamento periodico della formazione che non può essere inferiore a 4 ore all’anno per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

 

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