Per un’efficace gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro è importante, e riconosciuto dal D.Lgs. 81/2008, il ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Infatti il RLS non solo rappresenta e si fa portatore delle esigenze dei lavoratori, ma partecipa direttamente a molti aspetti essenziali della tutela della sicurezza e salute.
Soffermiamoci sull’articolo 9 dello Statuto dei lavoratori (“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”) indicando che, a parere del relatore, dopo l’emanazione del D.Lgs. 81/2008, nel rapporto fra disciplina preesistente e il D. Lgs. n. 81/2008, occorre innanzitutto preservare quest’ultimo; ogni normativa preesistente che si dovesse porre in contraddizione o fosse tale da comprometterne la piena esplicazione, andrebbe per ciò soltanto considerata superata.
Le nuove norme sui RLS costituiscono in realtà una disciplina in sé esaustiva e compiuta, che non concede alcuno spazio alla disciplina statutaria. Una compiutezza ed esaustività cui concorre in modo determinante la forte legittimazione attribuita alla figura dei RLST, a cui è stato affidato il decisivo compito di assicurare la presenza di una rappresentanza che possa esercitare i diritti collettivi di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in tutti i casi in cui i lavoratori non avessero provveduto ad eleggere e designare i rappresentanti aziendali.
Affrontiamo quindi il ruolo dei RLS nell’implementazione ed efficace attuazione dei modelli organizzativi e soffermiamoci anche sul tema delle responsabilità giuridiche di tipo penale, amministrativo, civile, non dimenticando di considerare quelle di natura professionale/disciplinare.
Si constata che nell’ambito della normativa, RLS e RLST non risultano essere quasi mai destinatari di norme imperative che impongano loro determinati obblighi di comportamento, fatta eccezione per il rispetto delle disposizioni sulla privacy e sul c.d. segreto industriale, in relazione alle informazioni contenute nel DVR, DUVRI e in ordine ai processi lavoratori di cui siano venuti a conoscenza durante la funzione rappresentativa (art. 50, comma 6).
Circa la violazione di tali precetti, in mancanza di sanzioni penali e amministrative, in capo ai RLS è astrattamente configurabile una responsabilità civile per il risarcimento del danno ingiusto effettivamente cagionato al datore di lavoro per la condotta imprudente, eventualmente, tenuta.
Fatto salvo tutto ciò che implica l’esercizio diretto della funzione rappresentativa, sembrano sussistere fondati profili di responsabilità giuridicamente rilevanti riguardanti i rappresentanti dei lavoratori relativamente a quella che potremmo definire “la loro dimensione professionale/disciplinare”.
– RLST: analizzando i tanti protocolli o accordi collettivi si segnala come spesso sia prevista, non soltanto la possibilità che il loro mandato possa essere revocato prima della scadenza, ma anche che essi decadano dall’incarico a fronte di violazioni della legge o degli stessi accordi, tra cui rientrano, per fare qualche esempio, obblighi informativi o di partecipazione a incontri periodici previsti nell’ambito degli OP, il rispetto della programmazione concordata relativa ad accessi, visite e consultazioni. In alcuni accordi si precisa che la decadenza dall’incarico si applicherà in tutti i casi in cui i RLST facciano un uso, non strettamente connesso alla loro funzione o in violazione del segreto industriale, delle notizie di cui siano venuti a conoscenza, oppure svolgano attività di carattere sindacale o abusino della loro posizione per ottenere vantaggi per sé o per altri.
– RLS aziendale: pur mancando una specifica casistica giurisprudenziale, è possibile sostenere che, rispetto a qualunque altro lavoratore, le responsabilità incombenti sul lavoratore che riveste anche la funzione di RLS aziendale assumano profili più ampi e richiedano livelli di diligenza più elevati. E ciò – conclude il relatore – sia ai sensi del citato art. 20, comma 1, dove, tra i criteri di valutazione della colpa professionale, si richiama esplicitamente la formazione ricevuta (dal lavoratore), ma anche con riferimento all’art. 20, comma 2, lett. e), secondo cui (qualunque lavoratore) deve segnalare immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, segnalare qualsiasi eventuale condizione di pericolo grave e incombente di cui sia venuto direttamente a conoscenza o di cui abbia ricevuto notizie dai colleghi in quanto RLS, dovendosi adoperare anche direttamente, in caso di urgenza, sempre nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, alla sua eliminazione o riduzione.
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