SIGARETTA ELETTRONICA NEI LUOGHI DI LAVORO: Sì O NO?

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“La sigaretta elettronica è ammessa o vietata nei luoghi di lavoro?” chiedono spesso gli RLS. Molte volte, a causa della mancata risposta a tale domanda, si creano dissapori sia tra i lavoratori sia tra lavoratori e datori di lavoro.

Il problema sta nell’interpretazione dell’applicazione dell’art. 51, Tutela della salute dei non fumatori, della legge n.3, 16 gennaio 2003, che al primo comma recita come segue:

È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

  1. a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
  2. b) [quelli riservati] ai fumatori e come tali contrassegnati.

 Ebbene il testo è chiaro e senza possibilità di errate interpretazioni: mira ad un totale protezione dal fumo passivo per i (lavoratori) non fumatori. Tuttavia tutto è cambiato con l’arrivo sul mercato della sigaretta elettronica che non produce lo stesso dannoso tipo di fumo prodotto dalle normali sigarette a base di tabacco.

Il divieto di fumare sopracitato si applica non solo al fumo di tabacco ma anche all’uso della sigaretta elettronica? A questa domanda siamo oggi in grado di rispondere in modo preciso, sulla base della Commissione per gli Interpelli, fonte ufficiale, istituzionalmente preposta a fornire risposte a quesiti riguardanti modalità applicative ed interpretative delle vigenti norme di legge in campo di sicurezza del lavoro. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza, quindi i pareri espressi dalla Commissione assumono un preciso valore giuridico.

Le domande sull’uso della sigaretta elettronica nei luoghi di lavoro hanno trovato risposta presso la Commissione per gli Interpelli in data 24 ottobre 2013.

La Commissione ha preso in esame diversi aspetti del problema:

  1. secondo le recenti classificazioni merceologiche la sigaretta elettronica è considerata un articolo con cartucce sostituibili contenenti miscele di sostanze, tra cui in particolare nicotina (ma anche in concentrazioni nanometriche – cioè quasi infinitesimali cromo, nichel, stagno, alluminio, ferro, solventi organici, etc.);
  2. è pur vero che, anche con un uso moderato e con uso di prodotti a bassa concentrazione di nicotina, può essere superata la dose quotidiana (s’intende ovviamente di nicotina) accettabile prevista dall’Agenzia Europea per la sicurezza alimentare;
  3. è altrettanto vero che non sono ancora riportati effetti univoci certi sulla salute da parte del particolato che, negli ambienti chiusi, si forma con l’uso della sigaretta elettronica e che può essere ovviamente inalato (in perfetta analogia col fumo passivo) anche dai non fumatori.

Detto questo, sentito il parere dell’ Istituto Superiore di Sanità (che il 26 settembre 2012 ha emesso nel merito un parere formale che considera le sigarette elettroniche al di fuori del campo di applicazione della Direttiva Comunitario 2001/37/CE in materia di tabacco, in quanto non contengono tabacco), la Commissione si è espressa dicendo che il divieto di fumo, previsto dall’art.51 della legge n. 3/2003 a tutela della salute dei non fumatori, non si applica alle sigarette elettroniche.

La Commissione precisa poi altri due punti, di particolare interesse per il RLS, in quanto attengono anche alla valutazione dei rischi, ovvero ad un processo su cui il RLS è chiamato ad intervenire, che sono i seguenti:

  1. il Datore di Lavoro ha la possibilità (e quindi la piena facoltà) di vietare l’uso delle sigarette elettroniche in azienda;
  2. se non lo fa, l’uso delle sigarette elettroniche in azienda è subordinato al fatto che il Datore di lavoro prenda in esame il problema in sede di valutazione dei rischi.

Questo secondo punto implica quindi il coinvolgimento di RSPP, Medico Competente e RLS e, in ambito di valutazione dei rischi, si dovrà tenere conto del rischio cui l’utilizzazione della sigaretta elettronica può esporre i lavoratori, in base alle sostanze che possono essere inalate a seguito del processo di vaporizzazione (nicotina ma non solo).

Quindi, in conclusione, nei luoghi di lavoro sarà consentito l’utilizzo della sigaretta elettronica sono se il datore di lavoro non lo ha esplicitamente vietato o se comunque ha valutato specificatamente i rischi connessi all’uso della sigaretta elettronica (adottando eventualmente le conseguenti misure in campo di areazione, etc etc…).

Analizzando il problema dal punto di vista del Datore di lavoro, egli ha pertanto due sole opzioni:

  • vietare l’uso delle sigarette elettroniche, con un esplicito e formale provvedimento;
  • consentire l’uso delle sigarette elettroniche, in seguito ad una puntuale e documentata valutazione dei rischi.

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