Il 24 Maggio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016, che introduce il nuovo regolamento Sistri. Il Decreto, che entrerà in vigore il prossimo 8 giugno, sostituisce il precedente Decreto Ministeriale 52/2011, di cui ricalca però in linea generale l’architettura, e si pone come nuovo “Testo Unico” in materia SISTRI.
Il Decreto introduce una procedura di semplificazione delle tempistiche di comunicazione dati da parte degli operatori mirando così a ottimizzare il sistema di tracciabilità dei rifiuti
Però per l’attuazione delle novità più interessanti ed attese, quali la riduzione dei contributi d’iscrizione per le imprese che aderiranno al SISTRI volontariamente, oppure l’abbandono dei tanto criticati dispositivi elettronici come le chiavette USB e le black box, bisognerà attendere i futuri decreti attuativi.
Insomma, seguendo le orme del suo predecessore (D.M. 18 febbraio 2011, n. 52), il nuovo Regolamento SISTRI risulta essere una sorta di ”testo di rifusione” emanato per riordinare e dare chiarezza a discipline che sono state oggetto di numerose modifiche, rimandando momentaneamente l’introduzione effettiva della maggior parte delle novità più interessanti ed attese.
Il motivo principale di questa scelta è costituito dal fatto che non si è ancora conclusa la procedura della gara indetta dalla Consip per l’individuazione del nuovo concessionario al quale dovranno essere affidate gestione e sviluppo del SISTRI.
In ogni caso, qualche novità (più di forma che di sostanza) rispetto al decreto 18 febbraio 2011, n. 52 è presente.
In particolare, nell’indicare i soggetti obbligati ad iscriversi al SISTRI, l’art. 4, comma 1, del DM n. 78/2016 prevede (rispetto al corrispondente art. 3 del precedente TU SISTRI ancora vigente) un rinvio espressamente indicato ai “soggetti indicati dall’articolo 188-ter, comma 1,” del D.Lgs. n. 152/2006, e “dalle disposizioni attuative approvate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo”, confermando in tal modo quanto previsto in deroga dal D.M. Ambiente 24 aprile 2014.
Il comma 2 del medesimo articolo del DM n. 78/2016, precisa talune categorie di enti e imprese che rientrano tra i soggetti obbligati (tra queste, i soggetti che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi prodotti da terzi a titolo professionale).