Ci soffermiamo oggi sulla prevenzione incendi nei locali di pubblico spettacolo, attraverso le slide elaborate dal Corpo dei Vigili del Fuoco per l’intervento Locali di pubblico spettacolo.
Questi locali sono definibili come insieme di fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi e i disimpegni ad esso annessi (art. 16 circ. 16/51). E per spettacoli e/o trattenimenti possono intendersi tutti quei divertimenti, distrazioni, amenità intenzionalmente offerti al pubblico, in rapporto ai quali si prospetta l’esigenza che la podestà tutrice della pubblica autorità intervenga per garantire l’incolumità pubblica, l’ordine, la moralità etc. (Circolare MI.SA. N. 52 del 20/11/1982). E la differenza tra spettacoli e trattenimenti consiste essenzialmente nel fatto che gli spettacoli sono divertimenti in cui il pubblico assiste in forma prevalentemente passiva (cinema, teatri, etc.), mentre i trattenimenti sono divertimenti cui il pubblico partecipa più attivamente (feste da ballo, giostre, etc.), come riportato nella Circolare n. 25 MI.SA. del 2 giugno 1982 in relazione a chiarimenti sul DM del 16 febbraio 1982.
Ricordiamo che in questo ambito vi sono attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco ai sensi del DPR 151/2011. Infatti nell’elenco delle attività soggette figura l’attività n. 65: locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.
Poniamo particolare attenzione al Decreto del Ministero dell’Interno del 19 agosto 1996 concernente la Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Il campo di applicazione di questa normativa riguarda: a) teatri; b) cinematografi; c) cinema-teatri; d) auditori e sale convegno; e) locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone; f) sale da ballo e discoteche; g) teatri tenda; h) circhi; i) luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento; l) luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico.
Sono invece esclusi: luoghi all’aperto privi di strutture per il pubblico e con palchi di altezza non superiore a 0,8 metri; locali per riunioni operative; pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell’aspetto danzante; karaoke senza sale appositamente allestite e con capacità non superiore a 100 persone; sale giochi.
Veniamo agli obiettivi di sicurezza:
– minimizzare le cause di incendio;
– garantire la stabilità delle strutture portanti al fine di assicurare il soccorso agli occupanti;
– limitare la produzione e la propagazione di un incendio all’interno dei locali;
– limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali contigui;
– assicurare la possibilità che gli occupanti lascino il locale indenni o che gli stessi siano soccorsi in altro modo;
– garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
In merito agli obiettivi di cui sopra si ricorda che la capienza di un locale di pubblico spettacolo o trattenimento costituisce l’affollamento massimo consentito e viene stabilita dalla Commissione Provinciale di Vigilanza, di cui all’art. 141 del regolamento del T.U.L.P.S., nel rispetto delle norme di sicurezza e di igiene vigenti (Lettera Circolare del Ministero dell’Interno del 27 marzo 1997).
Concludiamo con un breve riferimento agli impianti antincendio ed in particolare ai naspi, costituiti da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata a una estremità con una lancia erogatrice.
Il numero e la posizione dei naspi devono essere prescelti in modo da consentire il raggiungimento, con il getto, di ogni punto dell’area protetta. I naspi possono essere collegati alla normale rete idrica, purché questa sia in grado di alimentare in ogni momento contemporaneamente, oltre all’utenza normale, i due naspi in condizione idraulicamente più sfavorevole, assicurando a ciascuno di essi una portata non inferiore a 35 l/min. ed una pressione non inferiore a 1,5 bar, quando sono entrambi in fase di scarica. L’alimentazione deve assicurare un’autonomia non inferiore a 60 min. Nel documento sono riportati altri esempi e casi particolari in riferimento alle caratteristiche e alla capienza dei locali.
L’evoluzione della normativa e lo sviluppo delle tecniche nel settore della prevenzione incendi rendono necessario un percorso formativo di aggiornamento continuo. Per informazioni in merito non esitate a contattarci: http://www.sferaingegneria.com/contatti