Lo sapevate che da circa un mese non è più obbligatoria la tenuta del registro infortuni?
Ebbene sì, il D.Lgs.151/2015, dal 23 dicembre 2015 ovvero a partire dai 90 giorni dalla sua emanazione, avvenuta il 24 settembre 2015, provvede l’abolizione dell’obbligo della tenuta del registro infortuni.
Vediamo innanzitutto quanto indicato dal nuovo D.Lgs. 151/2015 agli articoli 20 e 21:
Art. 21 – Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
(…)
4. A decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ abolito l’obbligo di tenuta del registro infortuni.
(…)
Art. 20 – Modificazioni al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
(…)
h) all’articolo 53, comma 6, le parole «al registro infortuni ed» sono soppresse;
(…)
Ricordiamo che il D.Lgs. 81/2008, in relazione alla “documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali”, aveva già previsto nel 2008 una sua abrogazione:
Articolo 53 – Tenuta della documentazione
(…)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
(…)
L’abrogazione sarebbe avvenuta a seguito dell’istituzione del SINP, il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione di infortuni e malattie professionali (istituito appunto dall’art. 8 del Testo Unico), un importante strumento nato per fornire “dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali di tutti i soggetti coinvolti nella tutela della salute dei lavoratori”.
Uno strumento che, purtroppo, rappresenta ad oggi una delle principali carenze della nostra normativa: il decreto interministeriale, dal 2008, non è mai stato emanato.
Il D.Lgs. 81/08 è noto anche come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro (TUSSL) per diverse motivazioni e una di queste risiede nel fatto che la normativa che entra in vigore a seguito dell’emanazione del TUSSL va a correggere e non ad abrogare tale Testo giuridico.
Di seguito si riporta per chiarezza l’articolo del TUSSL, come corretto dal D.Lgs. 151/2015:
Articolo 53 – Tenuta della documentazione
(…)
6. Fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.
Il registro degli infortuni aveva lo scopo di “fornire ai dirigenti ed ai preposti delle aziende le indicazioni necessarie alla prevenzione degli infortuni”. E, soprattutto, di dare agli organi di vigilanza in materia di salute e sicurezza “uno strumento di controllo, per valutare la frequenza, la gravità e le cause degli infortuni nell’azienda e di guida per indirizzare l’attività di vigilanza”.
Abolirlo prima dell’entrata in vigore ed effettiva operatività del SINP non avrà diminuito, magari temporaneamente, il livello di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro?
Ai posteri l’ardua sentenza…