Il Decreto Legislativo n.19 del 19 febbraio 2014 introduce il nuovo TITOLO X-BIS del D.Lgs.81/08.
Il tema trattato è la prevenzione di ferite da taglio o punta nel settore ospedaliero e sanitario.
Campo di applicazione: tutti i lavoratori a prescindere dalla tipologia contrattuale, compresi tirocinanti, apprendisti, lavoratori a tempo determinato, lavoratori somministrati, studenti.
Misure generali di tutela garantite dal datore di lavoro:
- adeguata formazione;
- fornite idonee dotazioni per operare in condizioni di sicurezza tali da evitare il rischio di ferite e infezioni provocate da dispositivi medici taglienti;
- adozione di misure idonee a eliminare o contenere al massimo il rischio di ferite ed infezioni sul lavoro;
- favorire la partecipazione attiva dei lavoratori;
- non supporre mai inesistente il rischio;
- sensibilizzazione dei lavoratori e dei loro rapprensentanti;
- pianificazione di iniziative di prevenzione, sensibilizzazione, informazione e formazione e monitoraggio;
- promozione della segnalazione di infortuni per permettere l’inidividuazione delle condizioni sistematiche.
Valutazione dei rischi:
- la valutazione del rischio di ferite e infezioni è ricompresa nella valutazione dei rischi di cui all’art.17 D.Lgs.81/08, con determinazione del livello di rischio;
- individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali riguardanti le condizioni lavorative, il livello delle qualificazioni professionali, i fattori psicosociali legati al lavoro e l’influenza dei fattori connessi con l’ambiente di lavoro.
Misure di prevenzione specifiche:
- Qualora la valutazione determini una esposizione al rischio, il datore di lavoro deve adottare le seguenti misure atte ad eliminarlo o contenerlo al minimo, tra cui la definizione di procedure sull’utilizzo e sullo smaltimento, eliminazione dell’uso di oggetti taglienti se non strettamente necessari, uso di dispositivi medici dotati di meccanismi di protezione, divieto della pratica del reincappucciamento manuale degli aghi in assenza di dispositivi di sicurezza, sorveglianza sanitaria, formazione, informazione, procedure di soccorso in caso di ferimento.
In caso di mancata effettuazione della valutazione dei rischi il decreto determina ammende per il datore di lavoro che vanno dall’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro.
In caso di mancata adozione delle misure di prevenzione specifiche il decreto determina ammende per il datore di lavoro e i dirigenti che vanno dall’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.740 euro a 7.014,40 euro.
L’entrata in vigore del provvedimento è a partire dal 25 marzo 2014.
Decreto Legislativo n.19 del 19 febbraio 2014