Tutele genitoriali per maternità e paternità: D.Lgs. 80/2015

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Lo scorso 25 Giugno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in materia di «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro», in attuazione della delega contenuta nella legge n. 183/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, S.O. n. 34.

Molte le novità fra cui la maternità facoltativa, parzialmente retribuita (30%), viene portata dai 3 anni di età a 6 anni con la possibilità di estensione agli otto anni in caso di famiglie meno abbienti, così come la possibilità di essere introdotto per i casi di adozione o di affidamento. In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e, quindi, non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.

Qui di seguito le modifiche di maggior rilievo:

  • Estensione dei diritti genitoriali nella fruizione dei congedi parentali.. nell’art. 7, comma 1, lettera a), del decreto si modifica l’art. 32 del D.Lgs. n. 151/2001 per ampliare ai primi 12 anni di vita del bambino (anziché ai primi 8 anni) il periodo nel quale il genitore lavoratore può fruire del congedo parentale.
  • Adozioni e affidamenti.. “1. In caso di adozione, nazionale o internazionale, alle lavoratrici di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non iscritte ad altre forme obbligatorie, spetta, sulla base di idonea documentazione, un’indennita’ per i cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in famiglia, alle condizioni e secondo le modalita’ di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, adottato ai sensi dell’articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.”
  • Indennità per liberi professionisti..nell’art.70 comma 1 “l’indennità spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermita’ della madre ovvero di abbandono, nonche’ in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre”

Ricordiamo infine che pur introducendo novità importanti il provvedimento trova il suo limite nella previsione dell’art. 25 dove si legge che le disposizioni contenute nel presente decreto e i benefici ad essi connessi si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015. L’eventuale riconoscimento dei benefici ad anni successivi al 2015 è condizionata dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183/2014, che dovranno individuare adeguate coperture finanziarie.

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