Lo scorso 25 Giugno è entrato in vigore il decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015 in materia di «Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro», in attuazione della delega contenuta nella legge n. 183/2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2015, S.O. n. 34.
Molte le novità fra cui la maternità facoltativa, parzialmente retribuita (30%), viene portata dai 3 anni di età a 6 anni con la possibilità di estensione agli otto anni in caso di famiglie meno abbienti, così come la possibilità di essere introdotto per i casi di adozione o di affidamento. In materia di congedi di paternità, viene estesa a tutte le categorie di lavoratori, e, quindi, non solo per i lavoratori dipendenti come attualmente previsto, la possibilità di usufruire del congedo da parte del padre nei casi in cui la madre sia impossibilitata a fruirne per motivi naturali o contingenti.
Qui di seguito le modifiche di maggior rilievo:
Ricordiamo infine che pur introducendo novità importanti il provvedimento trova il suo limite nella previsione dell’art. 25 dove si legge che le disposizioni contenute nel presente decreto e i benefici ad essi connessi si applicano in via sperimentale per il solo anno 2015. L’eventuale riconoscimento dei benefici ad anni successivi al 2015 è condizionata dall’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi dei criteri di delega di cui alla legge n. 183/2014, che dovranno individuare adeguate coperture finanziarie.