Un dipendente può rifiutare l’incarico di Preposto?

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Chi è e cosa fa il Preposto?

La figura del Preposto, come stabilito dall’art. 2 c.1 lett. e) del d.lgs. 81/2008 è “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”. Come esplicitato dunque dal testo unico della sicurezza è una figura a cui competono, in ambito aziendale, specifiche posizioni di garanzia che sono autonomamente previste, di fatti all’art. 19, dove sono individuati i suoi precisi obblighi, tra cui:

  • sovrintendere alle attività,
  • attuare le direttive ricevute controllandone l’esecuzione, sulla base e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati all’incarico.

 

Come viene nominato il Preposto?

Come affrontato in numerose pronunce della Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, 6.5.2016, n. 24136), è ormai un orientamento consolidato quello per cui i poteri che sono in capo al Preposto non necessitino di alcun atto datoriale, derivando direttamente a titolo originario dall’investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche della predetta figura, così come stabilito anche dallo stesso Testo Unico all’art. 299 rubricato “Esercizio di fatto di poteri direttivi- “Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’art. 2 co. 1 lett. b) d) e), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”. Per la natura della posizione definita, si comprende maggiormente il perché l’investitura ufficiale del Preposto da parte del Datore di lavoro sottolinei ancora di più una posizione di garanzia di questo soggetto e delle sue funzioni, correlata ad una diretta responsabilità dello stesso in ottemperanza alle sue azioni o omissioni.
Leggi anche “Il Preposto: obblighi, nomina e corsi di formazione” e “Il Preposto potresti essere tu (anche se non lo sai)“.

 

 

Preposto e datore di lavoro: su chi ricade la responsabilità?

Il Preposto ha l’obbligo di vigilare e segnalare mentre l’obbligo di provvedere concretamente all’adeguamento dei mezzi di prevenzione spetta a Datore di Lavoro e Dirigenti. Leggi anche “Preposti e datore di lavoro – facciamo chiarezza“.

 

 

Rifiutare l’incarico di Preposto: si può?

Sulla base di quanto detto sopra, appare dunque improprio parlare di un possibile rifiuto da parte di un soggetto a ricoprire tale ruolo, visto che la funzione di Preposto è correlata in maniera intrinseca con il ruolo di preminenza assunto da questa figura all’interno dell’azienda rispetto ad altri colleghi, con la conseguenza di configurare in capo all’interessato una precisa posizione di garanzia riguardo alla sicurezza ed alla salute sul lavoro.

Dunque il rifiuto del soggetto interessato a svolgere la funzione di Preposto non appare un’opzione plausibile proprio nel momento in cui tale ruolo sia legato naturalmente alle sue mansioni in concreto espletate.

In caso di incapacità o indisponibilità dell’interessato ad espletare obblighi di sovrintendenza, vigilanza o iniziativa propri della figura del Preposto, è possibile pensare ad un eventuale “ridimensionamento” delle responsabilità del lavoratore che lo affranchi dal ruolo di preminenza, qualora tale opzione risulti compatibile con lo specifico assetto organizzativo aziendale, previa valutazione delle connesse implicazioni sul piano contrattuale e sindacale.

 

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