Un lavoratore può rifiutare di svolgere le proprie mansioni in mancanza di misure di Sicurezza?

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Un lavoratore, qualora non sussistano le condizioni di sicurezza di cui all’art. 2087 del Codice Civile, può rifiutarsi di prestare la propria attività lavorativa a fronte dell’inadempimento altrui, conservando il diritto alla retribuzione e senza ripercussioni sfavorevoli qualunque sia la sua mansione lavorativa.

Questa tendenza giurisprudenziale deriva da una sentenza della Corte di Cassazione[1]in merito al rifiuto di un lavoratore di svolgere la propria mansione per motivi che riguardano la mancanza di condizioni di sicurezza. Ciò da cui dipenderà tale tendenza è una valutazione comparativa dei comportamenti e delle prestazioni adempiute sia dal Datore di Lavoro, sia dal Dipendente, alla luce dei reciproci obblighi di correttezza e buona fede. L’eventuale rifiuto del Lavoratore dunque dovrà essere legittimo e non dovrà essere in qualche modo strumentale o pretestuoso per l’intento di sottrarsi ai propri obblighi contrattuali.

La libertà del Datore di Lavoro di organizzare la propria attività lavorativa, per come garantito anche dalla Costituzione, trova in questo caso un limite. In particolare, l’iniziativa economia non può in nessun caso svolgersi con modalità che possano in qualche modo recare un danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana che sono diritti inviolabili dell’uomo.

Quello che dovrebbe essere una prassi, cioè un ambiente di lavoro sicuro, può divenire una pretesa da parte del Lavoratore che esige delle condizioni di salute e sicurezza consone al lavoro che svolge. In più si sottolinea che il Lavoratore potrebbe rifiutarsi di compiere una determinata mansione non solo per le condizioni di lavoro effettive, ma anche per la mancanza di informazione e formazione del lavoro che svolge, cioè quando non sia in grado di svolgere una mansione poiché non formato e informato su questa[2]. Le prescrizioni di Informazione e Formazione infatti rientrano tra gli obblighi del Datore di Lavoro in materia di salute e sicurezza sul lavoro che deve rendere i lavoratori formati ed informati dei rischi presenti sul luogo di lavoro e in relazione alla mansione svolta.

Questa cautela del lavoratore si riconduce dunque all’obbligo del Datore di Lavoro di garantire tutte le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro che si ripercuotono sui lavoratori che godono di diritti, come di doveri.

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[1]Cass. sez. Lav, 29 marzo 2019 n. 8911

[2]Cass. Sez. Lav. 31 gennaio 2018, n. 1401

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