Il vaccino COVID può essere obbligatorio? E nei luoghi di lavoro?

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Al momento l’ipotesi di obbligatorietà del vaccino per una più veloce uscita dallo stato di emergenza COVID-19 è ampiamente dibattuta sia a livello etico-politico, che di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’Art. 32 della Costituzione Italiana recita: “Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge…” Quindi, in assenza di una specifica Legge, viene tutelata la libertà dell’individuo.

Cerchiamo di fare un po’ di ordine a livello normativo.

Allo stato attuale, nell’art. 42 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito in legge il 24 aprile 2020, l’infezione da COVID-19 viene classificata come infortunio sul lavoro per cui il lavoratore viene tutelato come segue: “Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro...”

Al suddetto articolo, scaturito da una necessità di dare risposte, si aggiunge la normativa precedente. Nel Testo Unico per la Salute e Sicurezza sul Lavoro (n.81/08) il tema delle vaccinazioni è ripreso nell’ Art. 279 che fa riferimento al rischio biologico e all’Art.286 sexies riguardante la diffusione dell’informativa vaccinale per il solo personale sanitario. Quindi, in entrambi gli articoli, si fa riferimento a luoghi e a specifici contesti lavorativi per cui, tali articoli, non possono essere estesi a situazioni più generiche.

Si può dunque affermare che attualmente non esiste una specifica normativa che imponga il vaccino come obbligo. Come risaputo, il datore di lavoro dovrà ottemperare a quanto stabilito dall’articolo 2087 c.c., adottando “le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica” dei propri lavoratori.

Attualmente non esistono né leggi né specifiche indicazioni per come comportarsi nei luoghi di lavoro riguardo alle vaccinazioni COVID. Si spera in una risoluzione normativa o comunque nell’uscita di linee guida, anche con la collaborazione delle rappresentanze sindacali, al fine di approfondire la questione.

LINK UTILI:

In questo articolo abbiamo parlato degli adempimenti COVID-19 in capo ai datori di lavoro.

A questo link il testo integrale del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

A questo link è descritto il piano di intervento della Regione Toscana per la vaccinazione COVID-19

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