Vaccino e Green Pass: le novità

La formazione in videoconferenza
La formazione in videoconferenza
24 Gennaio 2022
Contributo aggiuntivo per la formazione
Contributo aggiuntivo per la formazione
8 Febbraio 2022

Martedì 1 Febbraio 2022 sono entrati in vigore gli ultimi aggiornamenti da parte del Governo, nell’ambito di salute e sicurezza, che hanno portato a grandi cambiamenti sociali e lavorativi. Perché sociali? Da oggi si vanno ad ampliare quelle che erano le prime restrizioni applicate a ristorazioni, sport e uffici in tema green pass.

Il primo cambiamento significativo è sicuramente l’introduzione dell’obbligo vaccinale per gli over 50 sui luoghi di lavoro, una delle fasce di età più a rischio a inizio della pandemia; il secondo, l’introduzione dell’obbligo del green pass “Base” per accedere a tutti i servizi che NON sono ritenuti di prima necessità dal Governo (Ristoranti, negozi di abbigliamento, etc..).

Analizziamo nel dettaglio quelle che sono state le evoluzioni normative nell’ultimo periodo:

Dal 1 luglio 2021 è attivo il cosiddetto green pass, ovvero il documento che integra e sostituisce la certificazione verde Covid-19. L’EU digital COVID certificate (Certificato Digitale Covid dell’Unione Europea o anche Certificazione Verde Digitale Covid-19), infatti, ha permesso inizialmente non solo di partecipare a feste ed eventi pubblici, di avere accesso alle RSA e di spostarsi tra regioni di colori diversi (come consentiva già la certificazione verde), ma anche di viaggiare tra i paesi membri dell’Unione Europea senza obbligo di quarantena o tampone.

In seguito, il decreto-legge 26 novembre 2021, che riporta “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da Covid-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali“, ha dettato nuove regole sul green pass. Si tratta di norme elaborate con l’obiettivo di contenere la “quarta ondata” della pandemia Sars-Cov2, che toccano diversi ambiti tra cui l’obbligo vaccinale per determinate categorie, l’introduzione della terza dose o dose booster, il rafforzamento di controlli e campagne promozionali sulla vaccinazione, così come lo “sdoppiamento” della certificazione verde Covid-19 in green pass “base” e green pass “rafforzato”, il cosiddetto super green pass.

Le misure sono state ulteriormente modificate con il decreto 24 dicembre 2021, n. 221, ovvero il cosiddetto “decreto festività” e, successivamente, con l’entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, e del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1.

Super green pass: le novità

Nuove norme sono state emanate anche per quanto riguarda il green pass “rafforzato”, anche detto super green pass, ovvero la certificazione verde Covid-19 rilasciata a seguito del completamento vaccinale o dello stato di guarigione.

Il decreto 30 dicembre 2021, n. 229 e il decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 introducono novità in materia di contenimento della diffusione del Covid-19. Tra le varie disposizioni contenute nei decreti, viene introdotta la necessità del possesso del super green pass per l’accesso ad ulteriori servizi e attività (ad esempio nei trasporti, FAQ 44 del Governo) ma anche nel settore del lavoro pubblico e privato.

In quest’ultimo caso si precisa che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, sono i lavoratori over cinquanta del settore privato e del settore pubblico (soggetti all’obbligo vaccinale secondo l’art. 4-quater, DL n.44/2021) a dover esibire il green pass “rafforzato”.

I lavoratori che accedono ai luoghi di lavoro senza super green pass saranno soggetti ad una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600 a 1.500 euro (raddoppiata in caso di reiterata violazione), fermo restando conseguenze disciplinari secondo gli ordinamenti dei vari settori.

Va precisato che tali disposizioni non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (link in pdf).

Green pass base: cosa cambia

Se l’accesso a determinate attività è consentito solamente ai soggetti in possesso di certificazione verde rafforzata (elenco nella pagina delle faq super green pass), il green pass ordinario (o “base”) servirà per l’accesso ai seguenti servizi e attività:

  • dal 20 gennaio 2022: servizi alla persona;
  • dal 1° febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico DPCM): pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali, escluse quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Spetta ai titolari, gestori o responsabili dei servizi e delle attività effettuare le dovute verifiche nel rispetto delle nuove prescrizioni. La mancata osservanza delle disposizioni comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro (ai sensi dell’art. 4 DL 19/2020).

Validità delle certificazioni verdi Covid-19

Il 25 dicembre 2021 è entrato in vigore il nuovo decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 recante “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” (Gazzetta Ufficiale n. 305 del 24 dicembre 2021).

Sono diverse le nuove misure stabilite per il contenimento e il contrasto della diffusione del virus da Covid-19. Una fra tutte è la riduzione da nove a sei mesi, a partire dal 1° febbraio 2022, della validità delle certificazioni verdi Covid-19 quali:

  • certificazioni verdi Covid-19 attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, a decorrere dal completamento del ciclo vaccinale primario;
  • certificazioni verdi Covid-19 emesse in caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario (dose booster o terza dose), a decorrere dalla predetta data di somministrazione;
  • certificazioni verdi Covid-19 attestanti l’avvenuta guarigione da COVID-19, dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo (dose booster o terza dose), a decorrere dall’avvenuta guarigione.

Il Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

Il Decreto-legge n. 1/2022 (pubblicato sulla G.U. n. 4 del 7/1/2022) ha introdotto, a partire dall’8 gennaio 2022, l’obbligo vaccinale per i cittadini (italiani, dell’UE e stranieri) che hanno compiuto i 50 anni di età e a partire dal 15 febbraio 2022, l’obbligo dei lavoratori cinquantenni di possedere il Super Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione).

Pertanto, a partire dall’8 gennaio fino al 15 giugno 2022 il nuovo decreto prevede l’estensione del suddetto obbligo vaccinale a coloro i quali abbiano compiuto 50 anni di età o che li compiono in data successiva al’8 gennaio 2022 (data di entrata in vigore del DL).

Sono esentati dall’obbligo vaccinale i cittadini cinquantenni in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni documentate, accertate dal medico curante o dal medico vaccinatore, secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute.

I lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale che comunicano di non essere in possesso della certificazione o che risultano privi della stessa al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, il datore di lavoro adibisce i dipendenti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione.

Per i giorni di assenza ingiustificata, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento. Inoltre, tutte le imprese, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, fino al 15 giugno 2022, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, potranno sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine. Sono previste le seguenti sanzioni amministrative: il lavoratore che non possegga o non esibisca, per l’accesso nei luoghi  di lavoro, il Green Pass è punito con la sanzione da 600 a 1.500 euro, raddoppiata in caso di recidiva; ai datori di lavoro che non svolgono le dovute verifiche è applicabile una sanzione da 400 a 1.000 euro, raddoppiata in caso di recidiva e in caso di violazione dell’obbligo vaccinale per i cittadini che hanno compiuto 50 anni (o che li compiono dall’8 gennaio 2022 fino al 15 giugno 2022) è prevista, dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate, l’irrogazione di una sanzione amministrativa di 100 euro.

Per consulenze e informazioni :

Scopri le date dei nostri corsi sulla sicurezza sul lavoro:

Articolo di Andrea Giglioli

Vuoi restare sempre aggiornato?

_______

Ricevi gli ultimi articoli nella tua casella di posta.