In base all’art.28 e all’art.181 del Testo Unico, è sancito il principio che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni alle radiazioni ottiche artificiali, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare tale rischio.
Il Capo V del Titolo VIII (articoli da 213 a 218) stabilisce prescrizioni minime di protezione contro le radiazioni ottiche artificiali (ROA), ed entra in vigore il 26/04/2010 (come indicato all’articolo 306).
Tale testo è la parte del Testo Unico relativo al recepimento della Direttiva 2006/25/CE del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali – diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).
La ROA trattata al capo V del DLgs.81/2008 comprende le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d’onda minore dei campi elettromagnetici (trattati al Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008) e maggiore di quelle delle radiazioni ionizzanti (trattate dal DLgs.230/1995 e s.m.). L’intervallo delle lunghezze d’onda delle ROA è compreso tra 100 nm e 1 mm (con le bande spettrali degli infrarossi –IR–, del visibile –VIS– e dell’ultravioletto –UV–)
I valori limiti di esposizione sono indicati all’articolo 215 che rimanda agli allegati XXXVII, parte I per le esposizioni per le radiazioni incoerenti, e allegato XXXVII, parte II per le esposizioni per le radiazioni coerenti.
Le prescrizioni contenute al capo V del DLgs.81/2008 si applicano ad impianti realizzati da un grande varietà di sorgenti luminose artificiali a cui i lavoratori possono essere esposti nei luoghi di lavoro. Queste sorgenti includono, tra l’atro, quelle per illuminazione funzionale per gli ambienti di lavoro, i dispositivi indicatori, i display e altre sorgenti similari.
Le radiazioni ottiche artificiali trattate al capo V del DLgs.81/2008 sono divise in radiazioni “laser” e “radiazioni non coerenti”. Le prime sono caratterizzate da una radiazione ottica di una singola o di un numero ristretto di lunghezze d’onda emesse da una sorgente in grado di mantenere il fascio direzionale senza (o con una limitatissima) divergenza. La radiazione ottica non coerente è la radiazione emessa tra qualsiasi lunghezza d’onda compresa tra 100 nm e 1mm
Le sorgenti di illuminazione per una illuminazione funzionale dei luoghi di lavoro sono tutte sorgente di radiazione non coerente.
Si fornisce un elenco di sorgenti luminose primarie e secondarie (lampade, apparecchi di illuminazione o applicazioni per illuminazione funzionale) che, in applicazione dell’articolo 216 non necessitano di ulteriori verifiche o valutazioni da parte del datore di lavoro. Sempre in base all’articolo 216 del Testo Unico, il datore di lavoro dovrà valutare gli impianti in cui sono utilizzate tutte le altre sorgenti (non elencate di seguito), mediante misurazioni e/o calcoli dei livelli delle radiazioni ottiche.
In impianti per l’illuminazione funzionale in ambienti di lavoro possono essere considerati sicuri senza effettuare misurazioni in loco delle Radiazioni Ottiche Artificiali, purché gli stessi risultino essere conformi alla Norma di sicurezza CEI EN 60598-1 e utilizzati nelle condizioni indicate in tabella: Elenco di sorgenti luminose primarie e secondarie che, in applicazione dell’articolo 216, non necessitano di ulteriori verifiche o valutazioni da parte del datore di lavoro
Sorgente Luminosa |
Condizioni di utilizzo |
Apparecchio di illuminazione a soffitto con lampade a fluorescenza con schermo diffusore |
Tutte |
Apparecchio di illuminazione con lampade a fluorescenza compatte |
Tutte |
Proiettori con lampade a fluorescenza compatte |
Tutte |
Apparecchi per la cattura di insetti che usano lampade UVA |
Tutte |
Apparecchio di illuminazione a soffitto con lampade spot ad alogeni |
Tutte |
Lampade a filamento di tungsteno per illuminazione di aree di lavoro (incluse le lampade daylight) |
Tutte |
Apparecchi di illuminazione a soffitto con lampade ad incandescenza |
Tutte |
Indicatori LED |
Tutte |
Indicatori di posizione, freno, retromarcia e retronebbia di veicoli |
Tutte |
Illuminazione stradale |
Tutte |
Apparecchio di illuminazione a soffitto con lampade a fluorescenza senza schermo diffusore |
Ambienti con illuminamento inferiore ai 600 lux |
Proiettori per lampade a vapori di alogenuri e mercurio alta pressione |
Se utilizzati con schermo frontale intatto e se non in linea con la vista. |
Tutti i prodotti classificati nel gruppo ESENTE(CEI EN 62471) |
Se non in linea con la vista (Potrebbero essere non sicuri se lo schermo è rimosso) |
Fari di veicoli (abbaglianti e anabbaglianti) |
Se la visione prolungata all’interno dei fasci luminosi è evitata |
LAMPADE AD ALOGENURI METALLICI E RISCHIO ROA.
È stata pubblica taPubblicata dal Paf Portale agenti fisici una nuova procedura software per la valutazione del rischio da radiazioni ottiche artificiali, in particolare per la valutazione del rischio in presenza di illuminazioni ad Alogenuri metallici, sia un ufficio che nei capannoni industriali.
Il software permette il calcolo della fascia di rischio e quindi il margine di sicurezza fotobiologica. La procedura di calcolo avviene inserendo nel sistema informazioni in merito a dati illuminotecnici della singola sorgente, dati di installazione, quindi tipo di bulbo (potenza, temperatura di colore, flusso luminoso, configurazione), collocazione e distanza stimata.
TRE I LIVELLI DI RISCHIO CHE POSSONO RISULTARE:
• “Basso: Non presenta rischio fotobiologico. Sorgente “Giustificabile” ai sensi del D.lgs. 81/08;
• Medio: Compatibile con valori limite associati al Gruppo 1 (CEI EN 62471:2009: nessun rischio fotobiologico nelle normali condizioni di impiego). Potrebbe comportare rischio se fissata per tempi superiori a 100 secondi cumulati nell’arco della giornata;
• Alto: Esposizioni maggiori delle massime ammissibili per il Gruppo 1 (CEI EN 62471:2009). Presenza di rischio anche per tempi di fissazione inferiori a 100 secondi”.
Il risultato per la massima sicurezza dovrebbe essere sempre basso, ovvero senza emissioni ottiche che comportino rischi non trascurabili; qualora fosse medio il risultato occorrerà provvedere a soluzioni alternative di illuminazione; qualora invece fosse alto, saremmo in presenza di un utilizzo improprio delle sorgenti, con rischio fotobiologico non trascurabile.
Normativa e rischio fotobiologico
La procedura di valutazione che li riguarda, è stata sviluppata infine anche per sopperire alla momentanea carenza normativa. “Le norme di sicurezza IEC/CEI specifiche per i sistemi di illuminazione sono in corso di adeguamento al fine di introdurre per ciascuna tipologia di sorgente specifici limiti di emissione che ne garantiscano un utilizzo sicuro in relazione al rischio per l’apparato oculare, ma al momento non sono fornite dai produttori informazioni idonee a garantire la sicurezza fotobiologica per i lavoratori e per le persone del pubblico dei sistemi in vendita”.