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Oggi vogliamo ricordarvi che il termine di registrazione per le aziende che fabbricano o importano sostanze in bassi volumi (tra 1-100 tonnellate all’anno) sarà il 31 maggio 2018. E segnaliamo che le aziende che producono o importano per la prima volta sostanze non cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione in quantitativi tra 1 e 100 t/anno possono pre-registrare le proprie sostanze entro 6 mesi dalla prima fabbricazione/importazione e comunque non oltre il 31 maggio 2017.

L’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) ha redatto in merito una tabella di marcia che delinea le azioni previste fino alle scadenze di registrazione del 2018 relative al Regolamento 1907/2006.

Ci soffermiamo in particolare su alcune indicazioni relative alle informazioni da raccogliere.

Da sottolineare che è necessario raccogliere cinque tipi principali di informazioni per il fascicolo di registrazione:

  1. Informazioni per l’identificazione della sostanza
  2. Proprietà fisiche e chimiche
  3. Proprietà pericolose per l’ambiente
  4. End point sulla salute umana
  5. Usi previsti e condizioni d’uso della sostanza.

Si ricorda che parlare di sostanza non è la stessa cosa che parlare di un singolo componente chimico. Infatti una sostanza, secondo la definizione del regolamento REACH, può comprendere uno o più componenti generalmente denominati “costituenti”. Una sostanza può avere un unico costituente principale, cioè deve essere una sostanza “mono-componente”, anche se può contenere impurezze o additivi; può essere costituita da più costituenti e in tal caso si chiama “sostanza multi-componente”; può avere anche molti costituenti in percentuali e composizioni non note: in questo caso si tratta di “sostanza di composizione sconosciuta o variabile, prodotti di reazione complessa o materiali biologici” (UVCB).

In una eventuale registrazione collettiva il fascicolo presentato dal ” soggetto capofila” deve descrivere la composizione della sostanza in modo tale che tutte le variazioni nella composizione trasmesse dai singoli dichiaranti siano coperte dal profilo incluso nel fascicolo del capofila. Tale profilo è noto come “profilo d’identificazione della sostanza”. In ogni singolo fascicolo di registrazione di ciascuna sostanza devono essere indicate tutte le variazioni giornaliere della composizione.

La quantità di informazioni da raccogliere “dipende dal tonnellaggio risultante dalla fabbricazione e/o dall’importazione (ufficialmente: per “soggetto giuridico”) e l’allegato VI al regolamento REACH descrive infatti le quattro fasi da seguire per adempiere alle prescrizioni, valide per ciascuna informazione descritta negli allegati da VII a X:

  1. raccolta e condivisione delle informazioni esistenti;
  1. determinazione delle informazioni necessarie;
  1. identificazione delle informazioni mancanti;
  1. produzione di nuovi dati/proposta di una strategia di sperimentazione.

Infine si sottolinea che se si fabbricano o importano 10 o più tonnellate l’anno di una determinata sostanza è obbligatorio condurre una valutazione della sicurezza chimica e redarre una pertinente relazione in merito. All’interno di tale documento si dovranno valutare e riportare le caratteristiche fisiche e chimiche della sostanza sia per quanto concerne la prevenzione e la protezione della salute umana, sia per quanto concerne la tutela dell’ambiente. Inoltre, in base alle proprietà della sostanza, potrebbero essere necessarie una valutazione delle concentrazioni nell’ambiente e una valutazione del livello e della durata del contatto che le persone hanno con la sostanza (in tal caso seguita da una precisa caratterizzazione dei conseguenti rischi).

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