Videoconferenza: formazione a distanza riconosciuta come modalità formativa.

Modifiche Testo Unico: Agenti Biologici e DPI
3 Maggio 2022
L’addestramento e la Legge 215/21. Cosa cambia?

16 Maggio 2022

Da quando a marzo 2020 è scoppiata la pandemia, la formazione alla sicurezza ha cambiato molto il suo vestito: se prima si decideva in azienda fra e-Learning e presenza, si è aggiunta una nuova modalità che in pochi già utilizzavano, la formazione a distanza.

Sia la DAD che la FAD sono diventati acronimi che adesso nominiamo con una certa “scioltezza”, la domanda che sorge spontanea è: ma nella normativa è considerata come modalità?

La risposta è semplice: fino a quando saremo nel periodo di emergenza sanitaria, possiamo utilizzarla senza porci tanti quesiti ulteriori, ma dovrà essere regolamentata quando questo periodo cesserà.

Ed infatti così è stato: con la Circolare n. 2 del 07/04/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dichiarato che si deve ritenere valida la formazione in modalità FAD sulla salute e sicurezza per quanto riguarda la parte teorica dei vari corsi. Resta invece obbligatoria la presenza per le parti pratiche e di addestramento. 

Se le agenzie formative si sono più o meno adeguate alla modalità di formazione a distanza con tutti i limiti che questa ha (la mancanza del contatto con i partecipanti, per esempio), le aziende dovranno adeguarsi in quanto non tutti hanno in dotazione un computer al quale collegarsi o un telefono/tablet aziendale.

Senz’altro sarà un motivo di crescita per tutti e una sfida alla quale Sfera non vorrà rinunciare.

Pronti per il futuro?

Scopri le date dei nostri corsi sulla sicurezza sul lavoro:

Articolo di Alice Bettini

Vuoi restare sempre aggiornato?

_______

Ricevi gli ultimi articoli nella tua casella di posta.