Da quando a marzo 2020 è scoppiata la pandemia, la formazione alla sicurezza ha cambiato molto il suo vestito: se prima si decideva in azienda fra e-Learning e presenza, si è aggiunta una nuova modalità che in pochi già utilizzavano, la formazione a distanza.
Sia la DAD che la FAD sono diventati acronimi che adesso nominiamo con una certa “scioltezza”, la domanda che sorge spontanea è: ma nella normativa è considerata come modalità?
La risposta è semplice: fino a quando saremo nel periodo di emergenza sanitaria, possiamo utilizzarla senza porci tanti quesiti ulteriori, ma dovrà essere regolamentata quando questo periodo cesserà.
Ed infatti così è stato: con la Circolare n. 2 del 07/04/2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha dichiarato che si deve ritenere valida la formazione in modalità FAD sulla salute e sicurezza per quanto riguarda la parte teorica dei vari corsi. Resta invece obbligatoria la presenza per le parti pratiche e di addestramento.
Se le agenzie formative si sono più o meno adeguate alla modalità di formazione a distanza con tutti i limiti che questa ha (la mancanza del contatto con i partecipanti, per esempio), le aziende dovranno adeguarsi in quanto non tutti hanno in dotazione un computer al quale collegarsi o un telefono/tablet aziendale.
Senz’altro sarà un motivo di crescita per tutti e una sfida alla quale Sfera non vorrà rinunciare.
Pronti per il futuro?
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Articolo di Alice Bettini